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"Reati ostativi" e incostituzionalità dell'esclusione del beneficio di assistenza esterna ai figli minori

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174/2018, torna a esprimersi riguardo la normativa sui benefici previsti per i detenuti scontanti pene per “reati ostativi”. Questa volta i giudici si sono trovati a esaminare l’art. 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, la quale preclude l’accesso all’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alle madri detenute per i reati previsti dall’art. 4 bis, commi 1, 1 ter, 1 quater, della legge 354 del 1975. La norma in oggetto non solo preclude il beneficio, ma lo subordina all’espiazione di una frazione di pena, salvo che venga accertata una qualche forma di collaborazione attiva con la giustizia.
Al fine di supportare il giudizio espresso, viene richiamata la sentenza costituzionale n. 76/2017 in cui si afferma che la negazione a una madre dell’accesso a modalità agevolate di espiazione della pena attraverso presunzioni insuperabili, impedisce al giudice di valutare caso per caso l’esigenza di difesa sociale da bilanciare con il migliore interesse del minore; il tutto si configura in un automatismo basato su indici presuntivi.
Un meccanismo simile può essere sì previsto per altri privilegi, come per esempio il lavoro all’esterno, in quanto rivolti esclusivamente al reinserimento sociale del condannato. L’assistenza esterna ai figli, invece, non pregiudica affatto le esigenze di sicurezza poiché «resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall’amministrazione penitenziaria».

Fonte: Corte Costituzionale
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