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Corte Costituzionale: il Legislatore riveda il regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera

Con la sentenza n. 275 depositata il 20 dicembre 2017, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 10, comma 2, del Dlgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha richiamato il Legislatore alla modifica delle disposizioni impugnate per renderle conformi alla Costituzione. L’invito è stato pronunciato indipendentemente dalla dichiarata inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza.
Il Tribunale di Palermo aveva sollevato la questione di legittimità per l’art. 10, comma 2, del Dlgs 286/1998 che disciplina due ipotesi di respingimento coattivo, cosiddetto differito, dello straniero, entrambe con accompagnamento coattivo alla frontiera. In Secondo l’art. 10, comma 2, sono respinti gli stranieri «che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo» e che, entrati nel territorio dello Stato senza avere i requisiti richiesti, «sono […] temporaneamente ammessi […] per necessità di pubblico soccorso».
La norma, secondo il Tribunale di Palermo, comporterebbe una restrizione della libertà personale, in violazione dell’art. 13 della Costituzione secondo cui «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
In particolare la norma sarebbe in contrasto con il secondo comma dell’art. 13 Cost. «perché attribuisce la potestà di provvedere all’autorità di pubblica sicurezza, anziché all’autorità giudiziaria, senza che ricorra un caso eccezionale di necessità ed urgenza».
Inoltre, nel consentire l’esecuzione dell’accompagnamento coattivo, «subito dopo» l’ingresso dello straniero nel territorio italiano, la norma impiegherebbe un’espressione generica e quindi non sufficientemente tassativa per evitare che la scelta tra respingimento differito e l’espulsione dello straniero venga interamente affidata alla discrezionalità dell’amministratore.
Infine l’art. 13, terzo comma, Cost., risulterebbe leso perché non è prevista la convalida del provvedimento del questore da parte dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha quindi invitato il Legislatore a intervenire sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, poiché risulta fondata la questione dell’incostituzionalità del provvedimento esecutivo in relazione alla messa in atto di una restrizione della libertà personale.

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