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Manipolazione Euribor, nullità clausola di determinazione

Nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse indicizzato all’euribor : Quali effetti?

Con importante decisione n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul tema, affermando la nullità della clausola di determinazione del tasso determinato ed indicizzato all’Euribor , sul presupposto che la suddetta decisione della Commissione antitrust europea configuri prova privilegiata a supporto della domanda di nullità.

Il periodo  interessato dalla manipolazione va dal settembre 2005 al Maggio 2008.

Per la Cassazione, tale valore di prova privilegiata prescinde dal fatto che l’istituto finanziatore sia soggetto interno o esterno all’intesa illecita, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 (legge sulla concorrenza) , deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Molto rilevante appare l’impatto potenziale di tale orientamento della Cassazione sul sistema bancario e finanziario, anche considerato che questo appare potenzialmente idoneo a riflettersi su tutti i finanziamenti a tasso variabile interessati e sui prodotti finanziari derivati sui tassi di interesse in euro collegati all’Euribor e all’Eonia e interessati dalla decisione.

In sintesi, anche se non firmato il conto corrente, mutuo, derivato, leasing in quel periodo (2005/2008) si potrebbe riottenere il ricalcolo del rapporto a tasso legale.

Che per il 2024 è del 2.5%!Oppure -secondo i piu’- a tasso ex art. 117 tub.

In ogni caso una bella differenza a favore del cliente .

Vista la novità recente, si sta discutendo riguardi agli effetti di detta pronuncia.

Certo che interessa i contratti firmati in quel range di periodo.

La Corte di Appello di Cagliari con sua sentenza ha esteso la applicabilità a tutti i contratti, anche quelli firmati prima del 2005, ma in corso nel periodo.

Certamente per i contratti anche successivi se hanno veduto applicare un euribor manipolato come parametro, la decisione pesa.

Certo è che la Cassazione ha lanciato la bomba: sostituire il tasso legale al tasso determinato in euribor -tempo per tempo ( sappiamo che il tasso legale varia anno per anno) – porta ad un recupero di interessi sostanziale e notevole.

Le nullità (e qui si tratta di nullità della clausola per violazione dell’art. 1418 cc) non è soggetta a prescrizione. Ma il diritto alla restituzione sì, perché vede il decennio.

Interrompiamo, per prudenza, il termine con una istanza via pec.

Il fatto nello specifico: È nullo il mutuo con tasso Euribor manipolato

La Cassazione chiarisce che sono nulli i tassi corrispettivi che recepiscono il parametro Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008

Il principio di diritto

La Suprema Corte di Cassazione (con ordinanza n. 34889/2023 sotto allegata) ha affermato che la nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust è invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, il quale è legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

La vicenda

La Banca otteneva il decreto con il quale veniva ingiunto alla società debitrice di pagare la somma complessiva di Euro 81.149,08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione.

Dunque, la società debitrice spiegava l’opposizione, per una serie di ragioni, che, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale di Milano. Seguiva il giudizio di appello dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, conclusosi con la pronuncia che confermava la decisione di prime cure.

Pertanto la società debitrice decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso.

La manipolazione nella determinazione dell’interesse

La questione che ci interessa, esaminata dalla Suprema Corte, riguarda la validità della clausole relative alla determinazione degli interessi che utilizzano come parametro l’Euribor; in particolare il tasso Euribor nel periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2008 che, di fatto, è stato oggetto di una manipolazione nella sua determinazione, come accertato dalla commissione Antitrust Europa.

Effettivamente la commissione Antitrust Europa con decisione 4 dicembre 2013, rilevando la violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust, aveva sanzionato la condotta di alcuni istituti di credito che avevano creato un cartello per alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e del tasso Euribor.

La nullità opera anche se l’istituto di credito è estraneo alla manipolazione

Nella vicenda sopra riportata la Corte d’Appello (e prima ancora il Tribunale) aveva escluso che potesse dirsi nulla la clausola di determinazione degli interessi del mutuo oggetto di causa seppur determinato secondo il parametro Euribor manipolato.

La Corte di merito escludeva tale nullità affermando che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e che in ogni caso, la clausola determinativa degli interessi non sarebbe nulla in quanto la banca che aveva concesso il credito non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte D’appello generica e da riformare rilevando che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust”.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013.

Detta decisione dell’Antistrust avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata, specifica la Suprema Corte, a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che al1’intesa illecita avesse o meno partecipato la Banca creditrice giacchè raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990 L. 10/10/1990, n. 287, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810).

Il diritto alla ripetizione dell’indebito

Consegue dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che qualunque mutuatario può agire per la ripetizione delle somme anche qualora l’istituto d credito chiamato in causa non abbia preso parte al cartello dal momento della manipolazione.

In applicazione dell’art. 117 t.u.b., norma speciale di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., gli interessi corrispettivi del contratto dovranno essere sostituiti con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del1’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

Avv. Massimo Meloni

info@avvmelonimassimo.com

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