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Donazioni: la legge 166/2016 ora include anche farmaci e prodotti di cartoleria

È stato ampliato l’elenco dei beni compresi nella legge 166/2016 (la cosiddetta “antisprechi”). Di conseguenza sono state estese le agevolazioni fiscali alle donazioni per tutti gli enti del settore terziario iscritti al Registro unico nazionale, comprendendo anche cooperative e imprese sociali.
Queste aggiunte, già approvate dalla commissione di Bilancio, vanno a chiudere il lungo percorso di modifiche alla Legge di bilancio 2018 su cui il Parlamento ha appena posto la fiducia.
Tra i beni inclusi ora, ci sono: medicinali, prodotti per la cura della persona e della casa, beni di cartoleria. Per quanto riguarda i farmaci vengono definiti i soggetti donatori e in quali casi possono donare, sempre rispettando qualità e idoneità all’utilizzo.
Rese anche più chiare le regole fiscali. La donazione smette di essere una “cessione” a soli fini fiscali – ergo non genera ricavi –, ma permette all’impresa donatrice di dedurre tutti i costi sostenuti in relazione al bene che verrà successivamente donato. Per quanto riguarda l’Iva, le operazioni sono equiparate alla distribuzione di beni: non si applicherà l’imposta su merci in uscita, considerando una detrazione Iva assolta a monte.
Si semplificano anche le procedure da seguire: nel caso la cessione gratuita non superi il valore di 15mila euro, o nel caso si tratti di eccedenze alimentari di facile deperibilità, per la certificazione basterà il documento di trasporto o un titolo equipollente. Negli altri casi verrà richiesta una comunicazione riepilogativa che il donatore dovrà inviare all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo.
Un unico obbligo per il beneficiario della donazione: il rilascio di una dichiarazione che attesti utilizzo dei beni in conformità alle finalità istituzionali.
 
 

Fonte: IlSole24Ore
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