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Assegno divorzile all’ex coniuge che instaura una nuova convivenza di fatto
Corte di Cassazione – sentenza n. 32198/2021, sez. Unite Civile
È possibile per l’ex coniuge che dopo il divorzio ha instaurato una convivenza di fatto con un terzo continuare a ricevere l’assegno di mantenimento?
Lo ha confermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 32198/2021.
Principi di diritto
Per delineare la possibilità di continuare a ricevere l’assegno di mantenimento, la Corte di Cassazione ha fissato tre principi:
- l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto incide sì sul diritto al riconoscimento dell’assegno o sulla sua revisione, ma non ne determina la perdita automatica;
- nel caso in cui l’unione fosse accertata e l’ex coniuge economicamente più debole si trovi privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli, mantiene il diritto all’assegno in funzione compensativa;
- il richiedente dovrà provare il contributo offerto alla comunione familiare, la rinuncia a occasioni lavorative e di crescita professionale in funzione della famiglia e l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare dell’ex coniuge. L’assegno, comunque, non deve essere stabilito basandosi sul tenore di vita endomatrimoniale né su quello attuale; gli unici criteri validi sono quelli appena esposti.