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Divorzio contenzioso – Tribunale di Verona, sentenza n. 401/2018, sezione I civile

OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili

 
MANTENIMENTO – FIGLIO NON MAGGIORENNE – SPESE STRAORDINARIE – ADDEBITO INTEGRALE
In relazione al figlio quasi maggiorenne e non autosufficiente può essere previsto che le spese connesse ad una scelta personale di uno dei suoi genitori, non essendo contestato nel caso di specie che la scuola privata sia stata scelta unicamente dal padre, siano addebitate integralmente a suo carico, anche se le ulteriori spese straordinarie sono ripartite al 50% a carico di ciascun genitore.
CASSAZIONE 16175/2015
MANTENIMENTO – SPESE STRAORDINARIE – INTERESSE DEL MINORE – ADDEBITO INTEGRALE
La mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore.
ARTICOLO 337 TER CODICE CIVILE: «Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.»
 

SENTENZA INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima CIVILE

 Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Ernesto D’Amico – Presidente
dott. Lara Ghermandi – Giudice
dott. Raffaella Marzocca – Giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2671/2017
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
promossa da:
M. del G. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell’ avv. P. M., elettivamente domiciliato in XXXXXXXXXXXX, 16 SAN BONIFACIO presso il difensore avv. P. M., come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

Contro

A. F. F., (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX);

RESISTENTE-CONTUMACE

con l’ intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All’ udienza dell’ 8 febbraio 2018 parte attrice ha precisato le seguenti

CONCLUSIONI

«precisa le conclusioni come da memoria integrativa, Voglia l’Onorevole Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e previa occorrenda declaratoria, così giudicare:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori D. G. M. e F. A. F. il giorno 02 agosto 1997, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di San Bonifacio al n. 48, parte II, serie A, anno 1997.
2) Ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile di San Bonifacio l’annotazione della sentenza a margine dell’ atto di matrimonio.
3 ) Disporre l’ affido condiviso del figlio minore G. ad entrambi i genitori, con collocamento alternato settimanale presso ciascuno di essi.
4) Disporre che ciascuno dei genitori, nel periodo di propria competenza, provveda direttamente al mantenimento del figlio stesso.
5) Disporre che rimangano ad esclusivo carico del signor F. A. F. ogni e qualsiasi spesa e/o onere relativo all’ iscrizione, alla retta, alla mensa, ai laboratori, alle gite, al trasporto e agli strumenti non ordinari di studio, quali i libri e il materiale scolastico, (ovverosia a mero titolo esemplificativo attrezzature particolari, computer, etc.), derivanti dall’ attuale frequentazione da parte di G. dell’ istituto scolastico privato scelto esclusivamente dal padre.
6) Porsi a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, con obbligo di rimborso in favore di chi le sostiene:
– spese mediche da documentare, che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
– spese scolastiche da documentare, che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;
– spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di Specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
– altre spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.;
Il pagamento di tutte le spese accessorie dovrà avvenire, previa richiesta, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e, se previsto, documentata.
Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei minori.
7) Disporre, giacché i coniugi lavorano e sono economicamente autosufficienti, che nulla venga corrisposto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento e/o di alimenti e quindi per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/08/1997 a SAN BONIFACIO, e trascritto nel registro degli atti del predetto comune al. N. 48, parte II, serie A, anno 1997, dando atto che la sentenza di separazione è passata in giudicato e le parti comparivano davanti al Presidente in data anteriore; Rinuncia ai termini per conclusionali.»

Conclusioni del P.

«accogliersi il ricorso»

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso M. del G. chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con A. F. F.. La parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All’ udienza del 7.7.2017, a fronte dell’ impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, risultanti dal verbale della suddetta udienza.
La parte resistente non si costituiva in giudizio neppure nella successiva fase davanti al giudice istruttore, nonostante la regolare notificazione del verbale di udienza presidenziale, e veniva, quindi, dichiarata contumace.
All’ udienza dell’ 8 febbraio 2018 la parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all’ art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 02/08/1997 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN BONIFACIO (allegato in atti), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all’ introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quanto alla domanda di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, tenuto conto che il figlio, ormai quasi maggiorenne, permane presso ciascun genitore per pari tempo e tenuto conto altresì che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti, la stessa può essere accolta, così come, non essendo stato contestato che la scuola privata sia stata scelta unicamente dal padre, le spese connesse devono essere poste integralmente a carico delle stesse, mentre le ulteriori spese straordinarie, come indicate nel ricorso, dovranno essere ripartite al 50% a carico di ciascun genitore.
Parimenti va accolta la domanda di affido condiviso e lasciata all’accordo delle parti con il figlio la sua frequentazione con gli stessi, tenuto conto che G. diventerà maggiorenne il 5.4.2018. Quanto alle spese di lite, considerato che la parte resistente non si è opposta all’ accoglimento della domanda della parte ricorrente, se ne deve disporre la compensazione integrale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SAN BONIFACIO il 02/08/1997 tra M. del G. e A. F. F., regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SAN BONIFACIO (anno 1997, parte seconda, serie Sentenza n. 401/2018 pubbl. il 16/02/201 RG n. 2671/201 A n. 48), alle condizioni integralmente riportate in epigrafe;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all’ ufficiale dello stato civile del Comune di SAN BONIFACIO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2018
Il Giudice Estensore – dott. ssa Raffaella Marzocca
Il Presidente – dott. Ernesto D’Amico
 

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