CivileDiritto di Famiglia

Disconoscimento di filiazione naturale: necessario il bilanciamento tra favor veritatis e interesse del minore

Con la sentenza n. 272 del 18 dicembre 2017 la Corte Costituzionale torna a rflettere sul tema della coincidenza tra favor veritatis e favor minoris all’interno del procedimento per riconoscimento del filgio naturale nel caso di maternità surrogata. La maternità surrogata è esclusa dall’ordinamento italiano ma, praticata legalmente in altri paesi anche all’interno dell’Unione Europea, impone che si rifletta se sempre, la veridicità del riconoscimento dello stato di figlio naturale, rifletta l’interesse reale del minore.
Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile. La norma infatti, per la Corte, identifica l’interesse del minore nel favor veritatis senza che di volta in volta venga consentita una valutazione in concreto dell’interesse dello stesso, come ad esempio l’interesse al mantenimento dell’identità relazionale.
Il ricorso fa riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che, stando all’interpretazione proposta da due sentenze della Corte di Strasburgo sul tema, imporrebbe agli Stati di “tutelare l’identità personale del minore nato attraverso surrogazione di maternità, anche a prescindere dal legame biologico con i genitori intenzionali”. Per il Giudice della Corte Costituzionale Strasburgo avrebbe svincolato la nozione di ‘vita familiare’ «dall’indefettibilità del legame genetico».
La Corte, chiamata quindi a decidere sull’incostituzionalità della norma che imporrebbe un automatismo decisorio irragionevole laddove impedirebbe la valutazione concreta degli interessi in gioco, ha dimostrato come in effetti il Legislatore si sia da tempo richiamato alla «necessità del bilanciamento dell’interesse del minore con il pubblico interesse alla certezza degli status». La sentenza ha quindi respinto la questione di illegittimità costituzionale sollevata per l’art. 263 c.c. ma ha ribadito il principio secondo il quale «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso».
Leggi la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 272/2017

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