Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 3445/2015 del 23.12.2015 (Dott. C. Dal Martello)

Contratti bancari (deposito bancario, etc)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2014
tra

  1. S.R.L.

e
UNICREDIT SPA
Oggi 23 dicembre 2015 ad ore 11,50 innanzi al dott. Claudia Dal Martello,?sono comparsi:
Per Z. S.R.L. l’avv. M.
Per UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA l’avv. F. S.
L’avv. C. precisa le conclusioni come da atto di citazione e memorie depositate e si richiama agli atti.
L’avv. F. precisa le conclusioni come da note conclusive e si richiama ai propri atti.
I procuratori delle parti rinunciano a comparire alla lettura della sentenza.
Trattiene in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Claudia Dal Martello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Dal Martello, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

  1. S.R.L.,
    con il patrocinio dell’avv. M. M. e dell’avv. C. B. con domicilio elettopresso lo studio di quest’ultima in Verona,

ATTORE
contro:
UNICREDIT SPA,
con il patrocinio dell’avv. F. S., con domicilio eletto presso il suo studio in Verona,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,”ben potendo” leggittimare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto –  rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata1;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l’effetto dell’errore in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 -non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e degli altri atti di parte attrice, secondo cui, in sintesi:
– il mutuo stipulato in data 30.10.09 dall?attore con Unicredit?Corporate Banking s.p.a. doveva intendersi ab origine usurario, sulla scorta?della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora ivi?previsti, con esclusione dell?applicazione delle Istruzioni della Banca?d?Italia;
– Affermava, quindi, la gratuità del mutuo, chiedendo la ripetizione delle somme versate in eccesso o, comunque, la compensazione con quanto ancora dovuto, con limitazione del dovuto al solo capitale.
Richiamato il contenuto impeditivo della comparsa di costituzione e degli ulteriori atti di parte convenuta, secondo cui, in sintesi:
– La tesi della sommatoria tra interessi di mora ed interessi dell’eventuale superamento del tasso soglia, era da rigettarsi, con conseguente infondatezza delle domande attoree; richiamate e qui ribadite le ordinanze istruttorie emesse e ritenuta la causa matura per la decisione, sì che disporre ulteriore attività appare superfluo oltre che esplorativo;
OSSERVA
Non si condivide (in ossequio ad un sempre maggiore orientamento giurisprudenziale di segno contrario, cui già in altre occasioni si è aderito ) all’interpretazione che propugna, ai fini della determinazione dell’eventuale superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi convenzionali ai tassi di mora. Trattasi, infatti, di categorie del tutto disomogenee di interessi: i primi da versarsi nel corso fisiologico e regolare del rapporto contrattuale; i secondi, da applicarsi, in via del tutto ipotetica ed eventuale, in caso di evoluzione patologica del rapporto, ossia di mancato puntuale rispetto delle rate del mutuo. Gli interessi corrispettivi costituiscono il “corrispettivo”, appunto, della messa a disposizione della somma al mutuatari; gli interessi di mora sono una sorta di “penale” o sanzione per l’eventuale inadempimento.
A titolo esemplificativo Tribunale di Verona, 31.12.2013 estensore. dott. Andrea Mirenda; Tribunale di Cremona, 9.01.15; Tribunale Padova 4.12.2014; Tribunale Milano 29.01.2015. Stralci delle argomentazioni svolte nei provvedimenti menzionati verranno ripresi nella parte motiva della presente sentenza. Si aggiunga, inoltre, ad ulteriore conferma delle argomentazioni svolte, la pronuncia del Tribunale di Roma 29 aprile 2014, prodotta da parte convenuta.
Non si ritiene utile alla tesi attorea il richiamo alla lettera dell’art. 644 c.p.
L’interpretazione corretta della norma, di cui all’art. 644, co. 4, c.p., quella che sottolinea che per la determinazione del tasso usurario (fermo il richiamo del comma precedente alla legge ai fini della determinazione del limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari) si tiene conto degli oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito), che abbiano pur sempre natura “corrispettiva” rispetto al prestito. In particolare l’espressione “remunerazioni a qualsiasi titolo” si riferisce comunque a voci di natura retributiva e non sanzionatoria. Analoghe considerazioni valgono in astratto, visto che nel caso di specie tali elementi non vengono richiamati quanto a “commissioni” e “spese”, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, voci nelle quali non possono certo ritenersi inclusi gli interessi di mora. La norma di cui all’art. 644 c.p., a valere quale norma incriminatrice penale in bianco, anche laddove rinvia alla legge per la determinazione dei tassi oltre ai quali si è sempre in presenza di tassi usurari, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica, ai sensi dell’art. 14 preleggi. Similmente è a dirsi per tutte le disposizioni (ad esempio l’art. 1815 co. 2 c.c.) che richiamano la natura usuraria degli interessi, nel senso che presuppongono il richiamo al disposto penale e, quindi, lo si ribadisce, di stretta interpretazione – di cui all’art. 644 c.p.
Né, ancora, può invocarsi il disposto di cui all’art. 1 del d.l. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), primo comma, laddove si legge: ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Infatti tale disposizione è finalizzata all’interpretazione autentica proprio dei disposti di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali, come si diceva, considerano unicamente gli interessi e, in senso lato, gli oneri di natura “corrispettiva” o funzionalmente connessi all’erogazione del credito, e non anche eventuali clausole ed interessi, del tutto accessori e di eventuale applicazione, di natura sanzionatoria.
Conferma della bontà di tale interpretazione si trae anche nella disciplina di cui all’art. 2 bis, comma secondo, d.l. 29.11.2008 n.280 ( conv. nella L.?2/2009), secondo cui:

  1. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,comunque denominate, che prevedono una remunerazione (n.d.e. lasottolineatura è della scrivente), a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

La norma richiamata puntualizza quanto segue:

  1. a) sono gli interessi”remunerativi”(corrispettivi) ad essere sottoposti ex lege alla verifica dell’usura;
  2. b)È legittimo pro praeterito il metodo di rilevazione del tasso sogliasecondo i criteri elaborati fino a quel momento dalla Banca d’Italia (con esclusione quindi del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora);
  3. c) il nuovo regolamento, vigente dal 1.1.2010, dovrà contemplare il criterio cosiddetto “all  inclusive” ma solo per gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una “remunerazione” (n.d.e. la sottolineatura della scrivente) con esclusione degli interessi di mora dal cumulo.

– quindi corretto il metodo seguito dalla Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, laddove dispone espressamente (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013):

  1. I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (?) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Giova richiamare, inoltre, in tema di usura, l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisca le rilevazioni di Banca d’Italia (“le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”).
La tesi su cui poggia la domanda attorea (sommatoria di interessi corrispettivi e di mora) appare, inoltre, frutto di interpretazione incompleta dell’art.2, co.1, della L. 108/96, laddove presuppone (tesi in parte sostenuta dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema con riferimento alle commissioni di massimo scoperto) il conflitto del modus operandi della Banca d’Italia con la legge menzionata. Invero è proprio l’art. 2 citato a statuire che le rilevazioni trimestrali del tasso  effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensività di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell’ambito di “operazioni della stessa natura” (n.d.e. la sottolineatura è della scrivente). Questo il motivo per cui la Banca d’Italia non ha inteso includere direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di autonoma e specifica rilevazione a sé stante, così evitando di trattare in modo analogo categorie di interessi pecuniari eterogenei (evitando inoltre il rischio di alzare il tasso soglia di fatto a danno degli utenti delle banche, come chiarito nella Comunicazione del 3.7.2013).
Il rigetto del criterio adottato da parte attrice per sostenere l’originaria usurarietà del mutuo ipotecario rende infondate le domande attoree. Ad abundantiam va rilevata l’estrema genericità ed astrattezza delle doglianze attoree rispetto alla fattispecie concreta.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo all’attore, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile, tenuto conto dell’esigua attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
– rigetta le domande tutte formulate da parte attrice;
– condanna l’attore Z. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a parte convenuta UNICREDIT S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in euro 6.738,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.
Verona, 23 dicembre 2015
 

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