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Il danno da caduta in doccia

Il ricorrente conveniva in giudizio il proprietario di una palestra riferendo che, dopo aver  terminato il proprio allenamento, si recava nei locali doccia per lavarsi e lì, mentre si sciacquava, si staccava un soffione che andava a colpirlo sulla fronte. A seguito dell’ urto con l’oggetto, l’attore cadeva, procurandosi delle lesioni; le sue richieste vertevano quindi sul riconoscimento in capo al convenuto del danno da omessa custodia ex art. 2051 c.c.
La palestra convenuta invece resisteva in giudizio chiedendo che venisse riconosciuta la mancanza di nesso di causalità, nonché il caso fortuito a causa del maldestro movimento della parte attrice.
Primariamente bisogna tenere a mente il principio consolidato dalla sentenza della Cassazione n. 9591/2012 secondo cui si deve intendere «custode del bene il soggetto che ha la disponibilità non solo giuridica ma anche di fatto della cosa in sé e per sé considerata. La responsabilità postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, e giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l’onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi».
Premesso ciò e premesso che il nesso di causalità viene meno solo qualora sia dimostrato il caso fortuito, non viene comunque meno l’obbligo del danneggiato di provare la presenza del nesso di causalità, che nel caso di specie è assente.
A giudizio del giudice, infatti, la caduta del soffione non può aver impresso una forza tale da poter determinare delle lesioni a un ginocchio o a un gomito, senza contare che «il lieve traumatismo cranico-cervicale riscontrato ha dato un contributo di scarso rilievo sintomatologico nel quadro post-traumatico e per i quali si sono identificati in anamnesi alcuni precedenti di rilievo».
Non solo; anche se fosse stato riconosciuto il nesso di causalità sarebbe comunque stato riscontrabile il caso fortuito in quanto, alla luce delle rilevazioni tecniche della CTU, i soffioni erano svitabili solo applicando l’uso della forza.
Tenendo conto di quanto stabilisce la sentenza n. 15302/2013 della Cassazione, in tema di accertamento della responsabilità del custode, a fortiori il giudice deve rigettare le pretese attoree: «occorre che l’individuazione delle misure esigibili e la valutazione delle rispettive responsabilità venga posta in essere sulla base di vari parametri, quali il grado di prevedibilità dei comportamenti temerari o pericolosi, la loro frequenza e la maggiore o minore facilità di compierli».
È fuor di dubbio che la responsabilità sia ascrivibile alla cattiva condotta del ricorrente stesso.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Bologna, sentenza n. 20016/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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