Diritto di famigliaNews giuridicheSentenze

Covid-19 e l’adeguamento dell’assegno di mantenimento del minore

Tribunale di Monza
Quarta sezione civile
Sentenza n. 908/2020 del 14/07/2020

Un contributo per il mantenimento del minore adeguato a causa della carenza di lavoro dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19.
È quanto stabilito dalla Quarta sezione civile di Monza durante la dichiarazione di separazione personale di G.F. (parte ricorrente) e G.P. (parte resistente).

Desiderando l’affidamento congiunto, ma prevalente verso sé stessa, parte ricorrente chiedeva l’ex coniuge versasse un assegno mensile di 600 € mensili; da considerarsi anche l’esiguo reddito percepito dall’attività lavorativa svolta.
D’altra parte, G.P. chiedeva che l’assegno venisse diminuito a 150 € a causa della perdita dell’ultimo cliente rimastogli da dicembre 2019 causa Covid-19.

Il Presidente, considerando sì il reddito esiguo di G.F. ma anche la variabilità della capacità lavorativa e reddituale di G.P., ha fissato il contributo a 250 € mensili.

[di seguito, la sentenza integrale tratta da iltuoforo.net]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi – Presidente relatore
dott. Claudia Bonomi – Giudice
dott. Camilla Filauro – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6205/2018 promossa da:

G. F., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. S. K. che la rappresenta e difende come da procura

RICORRENTE

Contro

G. P. elettivamente domiciliato in S. 65 10121 Torino presso lo studio dell’avv. A. S. che lo rappresenta e difende come da procura

RESISTENTE

Con l’intervento del P.M. sede

OGGETTO: SEPARAZIONE

CONCLUSIONI

per G. F.
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

NEL MERITO
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, adottando le seguenti condizioni di separazione:
– che la figlia, ancora minore, venga affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
– che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nei week end, dal venerdì sera, alle ore 20,00, fino alla domenica sera, con rientro della minore a casa della madre alle ore 20,00;
– che durante le ferie estive la madre possa tenere una settimana in via esclusiva la minore, e che il padre tenga con sé in via esclusiva la minore per una settimana coincidente con una delle due settimane di ferie della moglie;
– che l’abitazione in cui attualmente risiede G., venga assegnata alla moglie, titolare del relativo contratto di locazione;
– che il marito versi alla moglie un contributo per il mantenimento della minore pari ad 600,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, e che lo stesso contributo venga rivalutato annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
– che il marito versi alla moglie il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo assunto d’intesa dal Tribunale di Monza con l’Ordine degli Avvocati di Monza, ed il 50% delle spese di mantenimento e gestione dei due cani della coppia.

IN VIA ISTRUTTORIA
– Ordinare ex art. 210 c.p.c., al Sig. P., l’esibizione e la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché del contratto di lavoro sottoscritto dopo l’udienza presidenziale;
– Disporre indagini di polizia tributaria, al fine di verificare la situazione reddituale, lavorativa e contributiva del Sig. P..
– Ordinare, ex art. 210 e 213 c.p.c., che l’INPS renda informazioni in ordine alla posizione contributiva del Sig. P. relativa agli ultimi cinque anni.
– Ordinare, ex art. 210 c.p.c. che l’INPS produca la documentazione relativa all’indennità di disoccupazione percepita dal Sig. P. negli anni 2016 e 2017 – Ordinare all’Agenzia delle entrate competente, ex art. 210 e 213 c.p.c. la produzione della dichiarazione dei redditi del Sig. P. degli ultimi tre anni

per G. P.
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito

NEL MERITO
– disporre l’affidamento in via congiunta ad entrambi i genitori della figlia minore G. con collocazione prevalente presso la madre. Con facoltà del sig. P. di vedere e tenere con sé la figlia nei week-end, dal venerdì sera alle ore 20,00 fino alla domenica sera, con rientro della minore a casa della madre alle ore 20,00. D. le vacanze estive per una settimana coincidente con una delle due settimane di ferie della madre;
– disporre che a favore della minore il sig. P. versi alla sig. ra F. un mantenimento mensile, nuovamente pari ad 150,00 e comunque non superiore a quello attualmente disposto dall’Ill. mo Tribunale, poiché nel frattempo l’esponente ha perduto il suo unico cliente ed è nuovamente senza occupazione alcuna dal dicembre 2019;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari come da legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, avendo il P. ottemperato all’ordine di esibizione delle fatture emesse e degli estratti conto dal 1.1.2018 al 30.3.2019, che documentano la situazione patrimoniale e reddituale del P. fino a tale data.

I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data in Ornago e sono comparsi all’udienza del 7.11.2018 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.

I. Relativamente all’affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l’affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all’interesse del minore. L’affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell’ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L’affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell’affido esclusivo costituisce l’eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull’idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell’altro genitore e sulla non rispondenza dell’affido condiviso all’interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono concordemente l’affido condiviso della figlia minore G., nata il XX, con collocamento prevalente presso la madre. Le facoltà di visita del padre sono riportate nel dispositivo, sulle conclusioni concordi delle parti sul punto.

II. Il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre legittima l’assegnazione in suo favore della Casa coniugale, condotta in locazione, come richiesto concordemente dalle parti.

III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell’art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, che lavora come parrucchiera, ha dichiarato nel 2016 un reddito da lavoro dipendente di euro 1.157 mensili ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo risultante del CU 2017 al netto degli oneri tributari, ha documentato utenze per euro 413, 50 annui (pari ad euro 34, 46 mensili), il canone di locazione di euro 400 mensili, allega di dover pagare euro 100 al mese per cambiali relative ad un suo debito personale, i coniugi hanno un debito pregresso relativo al canone di locazione dell’immobile ove hanno vissuto sino al 2016. Ha un residuo di euro 323 mensili se si considera un esborso di euro 50 per abbigliamento e 250 per vitto.
Paga euro 100 mensili per la mensa ed euro 330 annuali per la danza della figlia.
Il marito, che faceva il fabbro, ha avuto un incidente per cui non ha potuto lavorare per qualche mese, all’epoca dell’udienza presidenziale era disoccupato e viveva dai suoi genitori. Quando hanno cessato la convivenza si era impegnato a pagare la mensa della figlia minore e il corso di danza, che non ha pagato.
In sede presidenziale è stato stabilito un contributo di euro 150 mensili considerato il suo stato di disoccupazione.
Alla prima udienza avanti il G.I. del 31.1.2019 è stato aumentato a euro 250 mensili in quanto il marito aveva reperito un’attività lavorativa.
Con ordinanza 24.6.2019 è stato disposto un aumento ad euro 300 mensili con decorrenza dal mese di giugno 2019. Ciò, in quanto il P. ha emesso nel 2018 fatture per complessivi euro 13.610 e nel 2019 fatture per complessivi euro 8.320,00 compensi sui quali dovrà pagare le imposte essendo lavoratore autonomo.
Peraltro, dagli estratti conto prodotti risulta che, dal 1.1.2018 al 31.3.2019, sull’estratto conto D. sono confluite entrate per complessivi euro 18.470 in gran parte riconducibili a pagamenti di fatture e sul conto Bancoposta dal 31.12.2017 al 2019 per euro 12.640, relativi a versamenti di assegni bancari.
Sul conto Bancoposta risulta versato l’8.5.2019 l’assegno di euro 2.700 che ha percepito a titolo di risarcimento del danno da sinistro stradale in data 11.4.2019 come da quietanza che ha prodotto.
Sta rimborsando un finanziamento di euro 265 mensili fino al 15.7.2025 (doc. 1bis e 20) oltre ad euro 73 mensili a fronte di cambiali.
Allega di aver perso, da dicembre 2019, l’unico cliente per cui lavorava e che l’attività lavorativa non ha avuto un’evoluzione positiva anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Chiede venga ripristinato il contributo di euro 150 mensili.
In considerazione dei redditi esigui della madre e del fatto che il padre ha una capacità lavorativa e i suoi redditi sono variabili nei termini anzidetti, il contributo a suo carico viene determinato come da dispositivo.
Dovrà, inoltre, contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza.

IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I. Pronuncia la separazione personale tra F. G. e P. G.;

II. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di ORNAGO per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio;

III. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenere con sé la figlia nei week end, dal venerdì sera, alle ore 20,00, fino alla domenica sera, con rientro della minore a casa della madre alle ore 20,00, durante le ferie estive per una settimana da concordare entro il 30.4;

IV. Assegna la casa coniugale in Agrate Brianza via don L. C. 2. G. F.;

V. Pone a carico di P. G. l’importo di euro 250, da versarsi in tale misura con decorrenza dal mese di giugno 2020, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all’anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno; eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2021 e con riferimento al mese di giugno 2020. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco ), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento; frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune ) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore; iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria; iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa; l’altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi – anche per le spese erogabili senza preventivo accordo – almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest’ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell’erogazione – i relativi costi per la quota di propria spettanza;

VI. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Monza, in data 25.6.2020

Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button