Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. Lavoro – Sentenza n. 7/2015 del 28.07.2015 (Dott. Gesumunno)

Opposizione all’Ordinanza-ingiunzione ex. artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona
Sezione Lavoro

nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa previdenziale promossa con ricorso depositato in data 14.11.2012

DA

B. G., comparso in causa a mezzo degli avv.ti M. T., S. B., N. M. e F. Z. per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona,

CONTRO

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA, in persona del direttore dott.ssa S.S., comparsa in causa a mezzo dell’avv. E. F. ai sensi dell’art. 23, comma quarto, L. 689/1981 ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Provinciale del Lavoro in Verona,

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 13.1.2015
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

In via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva dell’ordinanza ingiunzione opposta ex art. 5 d. lgs. 150/2011 stante la necessità di esame nel merito ed in punto di diritto della motivazione del provvedimento opposto; nel caso in esame è necessario un esame del merito e, soprattutto, in punto di diritto della motivazione del provvedimento opposto. Si fa presente che controparte non ha nemmeno esaminato l’esistenza dei motivi di urgenza per forza maggiore indicati; inoltre dal reddito dell’opponente risulta un imponibile pari a 873,00 euro, per cui l’esecutività del provvedimento, prima di un doveroso ed adeguato esame giurisdizionale, risulterebbe probabilmente esiziale. Appare quindi grave il dover pagare una somma senza che sia mai stato esaminato alcun rilievo sostanziale e formale.

In via principale: dichiarare l’ordinanza ingiunzione opposta nulla e/o illegittima e/o invalida per i motivi esposti nella premessa in fatto e in diritto e, di conseguenza, dichiararsi l’inesistenza dell’obbligazione civile a carico dell’opponente.

In via subordinata: rigettarsi le pretese dell’ente opposto in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.

In via ulteriormente subordinata: dichiararsi applicabile la sanzione impugnata esclusivamente nella misura e secondo le motivazioni che risulteranno all’esito dell’esame del merito e del diritto nella misura che risulterà equa, in ogni caso rideterminando il quantum secondo giustizia, la normativa in vigore, l’art. 11 l. 689/81 e l’art. 4 della legge 183/2010.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari rifusi per distrazione a favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito:
rigettare il ricorso e condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione

L’opposizione è in parte fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.

La parte opponente ha dimostrato la situazione di forza maggiore che ha giustificato l’assunzione nella giornata del 15 maggio dei seguenti lavoratori: S. F., S. G., V. N. e Z. A. M., C. R., B. S. M., C. M. G., C. C., V. F., Z. L.. La parte ricorrente ha invocato la circolare del Ministero del Lavoro del 4.1.2007 secondo la quale in caso di forza maggiore la comunicazione dell’assunzione può essere fatta entro il primo giorno utile e comunque non oltre il terzo giorno. La circolare qualifica come casi di forza maggiore gli “avvenimenti di carattere straordinario che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata”.

La parte ricorrente ha allegato in giudizio relazione tecnica redatta dal perito agrario Foroni (doc. 1) nella quale viene fatta una descrizione della tipologia di coltivazione (fragole coltivate con metodologia idroponica). Tale coltivazione, non essendo a contatto con il suolo è più esposta, per quanto concerne i tempi di maturazione, alla variabilità delle condizioni climatiche ed agli sbalzi termici. La parte ricorrente ha allegato i dati delle rilevazioni termiche e climatiche effettuati nel maggio 2008 dall’ARPAV Veneto, dai quali effettivamente si evince che sino al 14.5.2008 (a parte due picchi nei giorni del 8 e 11) vi era stato un abbassamento dei minimi al di sotto della media stagionale, mentre nella giornata del 14.5.2008 la temperatura si era innalzata e così pure il tasso di umidità. L’escursione termica aveva quindi determinato una accelerazione del processo di maturazione delle fragole nella giornata del 15.5.2015.

Le testi Dal Prete Adami e Zambonin hanno confermato di essere state chiamate la sera del 14.5.2008 per recarsi a fare la raccolta nella giornata successiva. La teste Zambonin ha riferito ha riferito che il titolare le disse che si trattava di una emergenza “poiché si erano maturate le fragole”.

Il ricorrente ha pertanto fornito elementi di natura presuntiva idonei a ricostruire l’esistenza di una situazione di forza maggiore tale da impedire oggettivamente la tempestiva comunicazione dell’assunzione dei lavoratori assunti per la raccolta delle fragole. Il valore probatorio degli elementi documentali e testimoniali offerti dalla parte ricorrente non è adeguatamente contrastato dalle valutazioni espresse da parte degli ispettori verbalizzanti, che si sono fondate sui dati raccolti dal servizio meteo del Centro Nazionale Aeronautica Militare. Tali dati non mostrerebbero apprezzabili variazioni di temperatura nel mese di maggio 2008. Ad avviso dello scrivente deve essere data prevalenza ai dati elaborati da Arpav e cioè l’agenzia regionale istituzionalmente deputata alla misurazione dei dati ambientali e metereologici nella Regione. L’opposizione deve essere rigettata per quanto concerne la cosiddetta “maxi sanzione” applicata dalla DTL di Verona in relazione ad un secondo gruppo di lavoratori, trovato al lavoro il giorno 15.5.2008 ma che di fatto aveva iniziato il lavoro senza regolarizzazione il giorno 8.5.2008. Infatti l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito sanzionato dall’art. 36 bis comma 7 lettera a) legge 248/06 deve essere valutata facendo riferimento alla situazione esistente al momento in cui è stata posta in essere la condotta contestata (aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria). La registrazione nelle scritture obbligatorie è infatti avvenuta solo successivamente, in occasione della regolarizzazione della violazione attinente alla infedele compilazione del registro di impresa.

La parte opponente in via subordinata ha invocato l’applicazione dell’art. 8 legge 689/8, che disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di “continuazione” nella commissione di più illeciti amministrativi. Le obiezioni di parte opponente non sono condivisibili. Le modalità di applicazione della c.d. maxi sanzione, nel caso in cui l’assunzione riguardi più lavoratori, sono state espressamente e tassativamente disciplinate dal legislatore. L’art. 36 bis sopra citato infatti, nel testo applicabile “ratione temporis”, prevedeva l’applicazione di una sanzione pecuniaria per ogni lavoratore interessato, con una maggiorazione per ogni giornata di lavoro effettivo. L’ordinanza ingiunzione ha applicato la sanzione nella misura ridotta di € 3.000 con la maggiorazione di € 50 per ogni giorno di lavoro effettivo.

Il parziale accoglimento dell’opposizione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1) Accoglie in parte l’opposizione e annulla l’ordinanza ingiunzione impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative applicate per gli illeciti accertati in relazione all’impiego dei seguenti lavoratori: S. F., S. G., V. N. e Z. A. M., C. R., B. S. M., C. M. G., C. C., V. F., Z. L.
2) Conferma nel resto l’ordinanza impugnata;
3) Spese di lite compensate
4) Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 13.1.2015

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

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