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Corte Costituzionale, sentenza n. 274/2017: se contiene manipolazioni, il bilancio regionale è incostituzionale

Non è costituzionale per una Regione autorizzare spese d’investimento senza prima perfezionare i mutui attraverso i quali queste dovrebbero essere finanziate. È poi corretto che «l’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e il conseguente deficit in termini di chiarezza, devono essere necessariamente compensati da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge».
Questa è la sentenza n. 274/2017 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime le disposizioni di assestamento di bilancio della Regione Liguria risalenti al 2016 (art. 6 legge 2 novembre 2016 n. 26) e l’intera legge di approvazione del rendiconto (9 agosto 2016, n. 20). Tali norme entrano in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, il quale recita:

«Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.»

È risultato anomalo il collegamento tra gli allegati tecnici e le disposizioni ritenute illegittime: queste ultime confermavano e applicavano all’esercizio successivo un avanzo derivato dall’amministrazione precedente andando così ad ampliare il potere di spesa della Regione. Accolta, perciò, l’obbiezione della Presidenza del Consiglio, la quale ha dimostrato come la Regione avesse in realtà un risultato di amministrazione in negativo di ben 254 milioni di euro (quindi nessun potere di spesa).
«Tutte le operazioni contabili proposte dalla Regione constano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti, che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio. La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite naturale dell’equilibrio,» spiega la Corte. Si ribadisce, quindi, che «l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, dev’essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partire già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi».
La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato che la Regione ha l’obbligo di rideterminare il bilancio 2015 tenendo conto delle prescrizioni della sentenza emessa.

Leggi il testo completo – sentenza Corte Costituzionale n. 274/2017 del 20.12.2017

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