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Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2018: opposizione ex art. 615 c.p.c. e riscossione coattiva tributaria

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 57, comma 1, lettera a) del Dpr 602/73, nella parte in cui prevede che nelle controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o all’atto di intimazione ad adempiere, non sono ammesse le opposizioni ex art. 615, ha dichiarato l’illegittimità della norma. Il contribuente può quindi, sottoposto ad esecuzione esattoriale, presentare opposizione a norma dell’art. 615 C.p.c. davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, contestando lo stesso diritto a procedere.
Il motivo della decisione è da rintracciare in una carenza di giurisdizione lasciata dall’articolo laddove la “risposta di giustizia” veniva affidata ad un’azione postuma di richiesta di risarcimento del danno ingiusto. La non assimilabilità dell’azione di riscossione coattiva tributaria ad una normale procedura di esecuzione forzata, non può giustificare insomma vuoti di tutela come quello dell’impedimento di opporsi all’esecuzione esattoriale. Per la Corte non è costituzionalmente ammissibile che «nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione e in termini meramente risarcitori».
La Corte riconosce che le regole di riparto della giurisdizione non incidono sull’apertura delle opposizioni agli atti esecutivi: le opposizioni non ammesse (regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo) sono di fatto attratte nella giurisdizione del giudice tributario. Ma, nei casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex articolo 615, essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva, per la Corte c’è senz’altro «carenza di tutela giurisdizionale perché il censurata art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione».
Con la sentenza 114/2018 la Corte ha avuto il pregio di richiamarsi al principio per il quale la peculiarità del diritto tributario non può arrivare a giustificare il differimento della tutela giurisdizionale. Le deroghe tributarie sono legittime se ragionevoli.
 

Fonti
Il Sole 24 Ore: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-06-26/opposizione-ampia-atti-esecutivi-103857.shtml?uuid=AEfsT2BF
Rivista di Diritto Tributario: http://www.rivistadirittotributario.it/2018/06/06/un-incolmabile-vuoto-di-tutela/
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