Lavoro e previdenzaNews giuridicheSentenze

Obbligo di preavviso per dimissioni durante il congedo di paternità (Legge 92/2012)

Tribunale di Verona – sentenza n. 51/2021, giudice Angeletti

Può un lavoratore esentarsi dall’obbligo di preavviso in caso di dimissioni fatte pervenire subito dopo il congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge 92/2012?

È la questione esaminata dalla sezione lavoro del Tribunale di Verona con sentenza n. 51/2021.
La domanda posta nasce dal fatto che l’esonero dall’obbligo di preavviso specificata dall’art. 55 D.lvo 151/2001 non sia molto chiara. La disposizione in esame prevede che entrambi i genitori, qualora si dimettano durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, non sono tenuti al preavviso; un esonero che spetterebbe anche al lavoratore che abbia già fruito del congedo di paternità; non si specifica, però, se il congedo obbligatorio sia ricompreso nell’area operativa della disposizione.

In tema di congedo di paternità, sono previste due tipologie:

  • congedo obbligatorio di due giorni (art. 4 comma 24 lett. a) della legge 92/2012) da godere entro il quinto mese dalla nascita del figlio;
  • congedo di paternità estendibile fino a sette mesi (art. 28, comma 1, D.lvo 151/2001).

Il lavoratore in questione, come dimostrato dall’azienda, ha goduto del primo tipo di congedo per poi dimettersi senza alcun preavviso. Non è chiaro, come evidenziato anche dal giudice, se l’azienda abbia diritto o meno a detrarre l’indennità di mancato preavviso.

La normativa

Innanzitutto, l’art. 55 del D.lvo 151/2001 (come modificato dalla legge 92/2012 e dal D.lvo 89/2015), commi I e II, dispone che:

«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.»

Quanto riportato vale solo per il congedo previsto dall’art. 28, D.lvo 151/2001 o anche per quello previsto dalla legge 92/2021?

Secondo il giudice, riferendosi alle valutazioni già espresse dal Tribunale di Verona con sentenza 213/2019 (r.g. 1144/2018), l’esonero dall’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni del lavoratore non rientra nel caso specificato dall’art. 55 del D.lvo 151/2001, in quanto nel testo non si fa alcun riferimento al congedo obbligatorio di due giorni previsto dalla legge 92/2021. Per questo motivo, il lavoratore è tenuto a restituire al datore di lavoro la somma prevista come indennità di preavviso.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button