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Corte Costituzionale e “Decreto Sicurezza”: tra ricorsi inammissibili e illegittimità

Nella giornata di ieri, la Corte Costituzionale ha esaminato i ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria nei riguardi di numerose disposizione del “Decreto sicurezza”; ciò che si lamentava era la violazione delle proprie competenze in tema.

Come comunicato dall’ufficio stampa (in attesa che la sentenza venga pubblicata), i giudici hanno ritenuto che «le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (art. 177, comma II, lettere a, b, i della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali». Per questo motivo, la Corte ha dichiarato illegittimi i ricorsi presentati.

Rimane impregiudicata ogni valutazione a proposito della legittimità dei contenuti delle norme impugnate.

L’ufficio stampa, inoltre, fa sapere che «la Corte ha anche esaminato alcune disposizioni del Titolo II del “Decreto sicurezza” e ha ritenuto, ion particolare, che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a comuni e province». Accolte, quindi, le censure sull’art. 28, il quale prevede che il Prefetto possa sostituirsi a tali enti nello svolgimento delle attività a loro assegnate.

Fonte
Corte Costituzionale
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Redazione interna sito web giuridica.net

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