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Immobili: annullamento parziale della compravendita

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Annullamento parziale della compravendita stipulata dal genitore in pregiudizio del figlio minore ed eterointegrazione della parte acquirente

Commento di Rosanna De Meo

CASSAZIONE CIVILE, Sez. VI, ord. 29 maggio 2014, n. 12117 – Pres. Vivaldi – Est. Lanzillo -S.A. c. B.A. e R.V.

Il contratto con il quale il genitore acquista in proprio nome un immobile con il denaro del figlio, quando il giudice tutelare ne aveva autorizzato il solo acquisto in favore del minore, è annullabile limitatamente alla parte in cui si indica il genitore come acquirente, con il conseguente acquisto dell’immobile da parte del figlio.

Il dualismo fra autonomia contrattuale e potere correttivo del giudice, l’antagonismo fra certezza del diritto e giustizia sostanziale emergono dalla lettura dell’ordinanza con la quale la Cassazione ha parzialmente annullato il contratto di compravendita stipulato dal padre in nome proprio contro l’interesse della figlia minore. Il passo inedito compiuto dal giudice consiste nell’aver sostituito la parte originariamente acquirente, il padre, con la figlia divenuta maggiorenne. La lettura dell’ordinanza induce a riflettere sull’estensione del potere correttivo del giudice e a chiedersi se l’esistenza di situazioni giuridiche tutelate in maniera privilegiata dall’ordinamento – qual è l’interesse del minore – possa potenziare l’intervento giudiziale nella ricerca dell’assetto di rapporti più congeniale rispetto alla tutela da perseguire.

Da I Contratti, 1-2015

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