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Mail ai superiori per denunciare la condotta del capo: non è diffamazione

Corte di Cassazione – sentenza n. 34777/2022, sez. Quinta Penale

Non commette diffamazione la lavoratrice che invia una mail a tutti i superiori per raccontare una discussione avuta con il capo in cui si è sentita offesa.

È quanto si evince dalla sentenza n. 34777/2022 di Cassazione, con la quale si è respinto il ricorso presentato dal capo della lavoratrice.

I giudici sono chiari: il contenuto della comunicazione deve essere vero e limitarsi a riferire il fatto avvenuto in orario di ufficio e all’interno del luogo di lavoro. In caso contrario, scatta la diffamazione.

Per valutare un caso simile si devono prendere in considerazione le espressioni utilizzate e il significato obiettivo della comunicazione «all’interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico»; al contrario, non si deve tenere conto dell’amor proprio o della considerazione che ognuno ha di sé. Proprio per questo, quindi, non devono essere intese come offese alla reputazione «le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza», il che comprende anche la mail di denuncia in esame.

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