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Violazioni nelle basi Nato nei confronti dei lavoratori: il sindacato può denunciarle al giudice

Corte di Cassazione – sentenza n. 2849/2022, sez. Unite civile

Un sindacato può denunciare al giudice del lavoro italiano presunti comportamenti antisindacali tenuti nelle basi Nato presenti in Italia?
Con la sentenza n. 2849/2022, la Cassazione ha detto di sì e ribaltato la precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 3368/77 e n. 1677/81).

Le condotte e il rifiuto del giudice del lavoro

La Filcams aveva contestato alcune condotte tenute nelle basi di Vicenza e Sigonella:

  • si era negato al sindacato la partecipazione alle trattative per il rinnovo della contrattazione collettiva per il personale italiano;
  • non si era fornita risposta per le richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzo della videosorveglianza nei luoghi di lavoro;
  • si era negato che il sindacato potesse rappresentare un lavoratore in un procedimento disciplinare, sebbene quest’ultimo avesse espresso la delega.

Una volta rivoltisi al giudice del lavoro italiano, questo aveva escluso la sua giurisdizione usando come motivo il principio di immunità degli stati esteri per l’esercizio dei poteri pubblicistici di autorganizzazione: questi, secondo il giudice, «subirebbero compressioni o condizionamenti in caso di emanazione di ordini consistenti in un facere, propri della tutela ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori». In secondo luogo, sempre a sostegno dell’esclusione della giurisdizione, si era evidenziato il «distinto ambito a livello di tutela del rapporto di lavoro, rispetto a quelli entro cui si esprime l’esercizio delle prerogrative sindacali».

Statuto dei lavoratori (art. 28) e giurisdizione

A sostenere l’accoglimento della richiesta da parte della Cassazione è l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il quale tutela l’azione sindacale «come protezione del riconoscimento delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori». Un ruolo, quello del sindacato, che viene messo in rilievo anche dall’art. 8 dell’accordo di Parigi e dalla Convenzione di Londra.

Considerato ciò, la Cassazione ha sottolineato che la causa del contratto di lavoro del personale civile appartenente allo Stato di soggiorno, e impiegato da una forza armata, «è tipizzata, ab origine, nelle esigenze locali di manodopera, di modo che il personale che le soddisfa non è in alcun caso considerato componente della forza armata». «Il potere regolamentare dei quartieri generali», continua la Corte, «risponde ad una concessione fatta dall’Italia, in una materia già disciplinata dall’ordinamento interno, in modo che la tutela giurisdizionale riconosciuta al personale in questione, proprio perché già spettante, non può essere pregiudicata dall’intervento degli organi interni della Nato».

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