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Commento a sentenza: Tribunale di Mantova, n. 201/2018

Commento alla sentenza 201/2018 del Tribunale di Mantova, gentilmente segnalata dal Giudice Onorario del foro di Mantova Dott. Avv. Andrea Bulgarelli.
 
Nella sentenza n. 201/2018 del Tribunale di Mantova, in seguito al rifiuto del convenuto alla scadenza del contratto in essere, il ricorrente ha adito il giudice al fine di vedersi restituito l’immobile ceduto in comodato.
Ex art. 1803 c.c.: «Il comodato è un contratto con il quale una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo».
Nell’articolo successivo viene evidenziato come «il comodatario sia tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa».
Da ciò è facilmente evincibile come la gratuità del contratto di comodato possa trarre in inganno; è bastevole che il comodatario opponga il suo rifiuto di restituire la cosa per non lasciare altra via che quella giudiziale, non esistendo una procedura celere come quella prevista, per esempio, in ambito di sfratto per avvenuta locazione, dove, una volta scaduto il termine assegnato dal giudice, l’inquilino ha l’obbligo di lasciare l’immobile per non incorrere nella procedura forzosa che prevede l’intervento della forza pubblica.
Una volta giunti in sede giudiziale, però, la questione si ammorbidisce, essendo relativamente semplice l’iter probatorio necessario per constatare la genuinità della propria tesi: ad avviso del giudice del caso di specie «in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento».
Per soddisfare l’onere probatorio serve, sostanzialmente, mostrare in giudizio il contratto di comodato, cosa che l’attore non esita a fare; la contumacia del convenuto non può che rafforzare il già solido iter probatorio di controparte. A questo punto, però, interviene l’elemento di novità di una controversia fin troppo semplice: sebbene la Cassazione, con la sentenza n. 16690/2017, affermi che «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa», il giudice del caso di specie ritiene di seguire un percorso logico diverso. A suo avviso, in tema di mediazione, per la configurabilità di un’ipotesi di risarcimento del danno pare invero mancare il comportamento illecito posto in essere dalla soccombente, aspirando quest’ultima, sic et sempliciter, a un provvedimento favorevole esercitando il suo legittimo diritto di resistere alle domande di controparte.
Va dato merito al giudice del caso di specie di non avere seguito, pedissequamente, quanto espresso dalla Cassazione, sebbene tale principio giuridico non sia certo categorizzabile come obiter dictum, avendo, al contrario, una grande forza nomofilattica.

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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