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Consulente tecnico d’ufficio: i poteri di accertamento

Corte di Cassazione – sentenza n. 3086/2022, sez. Unite Civile

Corte di Cassazione – sentenza n. 3086/2022, sez. Unite Civile
Presidente: G. Raimondi
Relatore: M.Marulli

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – POTERI DI ACCERTAMENTO – LIMITI – INDIVIDUAZIONE – CRITERI – FATTI PRINCIPALI NON ALLEGATI NÉ RILEVABILI D’UFFICIO – ESCLUSIONE – ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NON ALLEGATI – AMMISSIBILITÀ – ESAME CONTABILE EX ART. 198 C.P.C. – ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI – ALLEGAZIONE DELLE PARTI – IRRILEVANZA

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può:

  • accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio;
  • acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
  • acquisire, in materia di esame contabile, ex art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.»

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – INDAGINI SU FATTI DIVERSI DAI FATTI PRINCIPALI DEDOTTI DALLE PARTI O RILEVABILI D’UFFICIO – ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI – CONSEGUENZE – NULLITÀ RELATIVA – RILEVABILITÀ AD ISTANZA DI PARTE – INDAGINI SU FATTI PRINCIPALI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI DALLE PARTI O RILEVABILI D’UFFICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO – CONSEGUENZE – NULLITÀ ASSOLUTA – RILEVABILITÀ DI UFFICIO E CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE

«Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio:

  • l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso;
  • l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, è motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c.»
Fonte: Corte di Cassazione
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