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Giurisdizione giudice militare e ordinario: qualche chiarimento

Corte di Cassazione – sentenza n. 8193/2022, sez. Unite Penale

Corte di Cassazione – sentenza n. 8193/2022, sez. Unite Penale
Presidente: M. Cassano
Relatore: G. Rocchi
Materia: Giurisdizione

GIURISDIZIONI SPECIALI – GIUDICE MILITARE – RAPPORTI TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE MILITARE – QUESTIONE DI GIURISDIZIONE E NON DI COMPETENZA – CONNESSIONE TRA REATI COMUNI E REATI MILITARI EX ART. 13, COMMA 2, COD. PROC. PEN. – VIOLAZIONE – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – APPLICABILITÀ DELL’ART. 20 COD. PROC. PEN.

«Le Sezioni Unite hanno affermato che, afferendo il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen.»

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