Condominio: chi vende deve pagare i lavori decisi prima della vendita

Corte di Cassazione – ordinanza n. 11199/2021

Il proprietario che delibera i lavori di ristrutturazione delle parti comuni di un condominio deve pagarli, anche se nel frattempo l’appartamento è stato venduto a un altro soggetto.
È quanto ha espresso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11199/2021.

Se l’assemblea condominiale decide dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o innovazioni delle aree comuni, i costi non gravano sul nuovo proprietario ma su chi era proprietario al momento della delibera; e questo anche nel caso in cui i lavori, o parte di essi, avvengano successivamente all’atto di compravendita. 

Se il condominio pretende dal compratore il pagamento delle somme, quest’ultimo ha il diritto di rivalersi sul venditore sempre che nel contratto di compravendita non sia pattuito il contrario; in ogni caso, comunque, il tutto fa parte di una dinamica interna tra chi vende e chi compra.