Sentenze

Tribunale di Verona , Sez. I Civile – Sentenza 2198/2015 del 31.07.2015 (Dott. D'Amico)

Inabilitazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
Sezione prima civile

composta da:

Dott. Ernesto D’Amico – Presidente
Dott. Lara Ghermandi – GiudiceAvv. Donatella Donati – Giudice Relatori

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in materia di inabilitazione nella causa promossa con ricorso depositato da
S. F., CF
C. Z., CF
G. Z. CF
V. S., CF
E. Z., CF
con l’avv. M. S., con studio in Peschiera del Garda, difensore e domiciliatario in forza di mandato a margine del ricorso;

parte ricorrente

contro

F. Z., nato a Bussolengo il 2-5-1970, residente in Lazise,

inabilitato

e con l’intervento di
PUBBLICO MINISTERO

CONCLUSIONI

Ricorrente: revocarsi la misura dell’inabilitazione disposta con sentenza del Tribunale di Verona n 460 pubblicata in data 17-2- 2010; nominarsi AS provvisorio nella persona del fratello C. Z.; disporsi la trasmissione degli atti al GT affinché sia immediatamente nominato A.S., con le limitazioni di cui al ricorso. Pubblico Ministero: accogliersi il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13-4-2015, parte ricorrente, rispettivamente coniuge convivente, fratelli e madre del convenuto inabilitato, chiedeva la revoca dell’inabilitazione dichiarata nei confronti del congiunto con sentenza del Tribunale di Verona n. 460/2010 in data 8-2-2010, esponendo che nel corso degli anni le condizioni del convenuto non erano migliorate, ma che era stata constatata l’insufficienza della misura adottata : F. Z. non si era mostrato in grado di gestire autonomamente l’ordinaria amministrazione, investendo elevate somme di denaro in spese futili, e tanto meno aveva dimostrato di non essere in grado di esercitare la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore Giulia, nata il 6- 1-2006.

All’udienza del 22-6-2015, presente il P.M., il G.l. provvedeva all’esame dell’inabilitato; venivano inoltre sentiti i parenti ricorrenti.

L’esito dell’esame diretto del convenuto non ha lasciato dubbi sulle sue gravissime difficoltà psichiche e sulla sua assoluta inidoneità ed incapacità di esercitare la potestà genitoriale: interrogato sulla figlia, non ha saputo fornire semplici indicazioni (es. la classe frequentata), né ha mostrato per la stessa il minimo interesse o consapevolezza. La sua situazione impone sicuramente l’adozione di un provvedimento di protezione giuridica a sua tutela.

Trattasi quindi di valutare quale sia lo strumento più idoneo a tale scopo, in relazione alle altre misure previste dalla legge.

La giurisprudenza prevalente ha determinato un totale mutamento di prospettiva in tale valutazione, nel senso che gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione hanno assunto carattere di residualità, e non risulta elemento distintivo il grado di infermità di mente, più o meno intenso, della malattia del beneficiario o il grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ben potendo il Giudice tutelare nell’ambito dell’amministrazione di sostegno graduare i limiti della sfera negoziale ex art. 405, comma 5, n 3 e 4 c.c., in modo di evitare che il soggetto possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale pregiudizievole a sé o a terzi.

In tale contesto, considerati i principi giuridici di cui sopra, valutate le risultanze mediche in atti e le particolarità della fattispecie, ritiene il Collegio che la migliore tutela per il convenuto sia costituito dall’istituto dell’amministrazione di sostegno, proprio per la sua duttilità e capacità di adeguarsi alle esigenze del soggetto ed all’evolversi delle situazioni: in tal senso il Giudice tutelare potrà modulare il decreto conferendo all’A di S tutti gli incarichi che potranno via via rendersi opportuni nell’interesse del beneficiario, anche integrando il decreto iniziale, attraverso le procedure previste dall’art. 407 comma 4 cc.

Potrà inoltre, esperiti se ritenuti opportuni ulteriori accertamenti, estendere all’amministrato l’incapacità all’esercizio della capacità genitoriale, e ciò anche nell’interesse della figlia minorenne.

Deve pertanto essere revocata l’inabilitazione del convenuto, dichiarata con sentenza n. 460/2010 del Tribunale di Verona.

Alla luce del combinato disposto degli art. 418 u.c e 405 co. 4 cc, sussistendone i presupposti, ritenuto di recepire l’accordo di tutti i famigliari in ordine al nominativo, viene nominato amministratore di sostegno provvisorio di F. Z. il fratello C. Z., per il compimento degli atti di cui in dispositivo.

La natura della causa volta alla tutela del beneficiario porta all’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P .Q . M .

  • revoca l’inabilitazione di Z., pronunciata con sentenza del Tribunale di Verona N. 460/2010;
  • compensa le spese processuali;
  • visto l’art. 418 cc, dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice tutelare per la nomina dell’Amministratore di sostegno;
  • visti gli art. 418 e 405 c c , nomina Amministratore di sostegno provvisorio di Z., nato a Bussolengo il 2-5-1970, il fratello C. Z., nato a Lazise il 5-8-1963;
  • dispone che l’Amministratore di sostegno provvisorio provveda al compimento dei seguenti atti: aprire ove non già esistente conto corrente intestato al beneficiario su cui convogliare le sue entrate e con cui provvedere al sostentamento suo e della figlia minore, autorizzando il beneficiario al ritiro diretto della somma massima di euro 300,00 mensili; gestire direttamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, chiedendo autorizzazione al G.T. per eventuali atti di straordinaria amministrazione; tenere i rapporti con i medici curanti, accedere alle cartelle cliniche, prestare consenso informato per terapie, esami ed interventi non invasivi;
  • dispone che l’A di S riferisca al Giudice tutelare fra sei mesi, predisponendo relazione scritta in ordine alle condizioni economiche e di vita personale del beneficiario;
    • Immediata efficacia.
    • Manda alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di legge e gli ulteriori adempimenti di competenza.

    Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 29.7.2015

Il Presidente
Dott. Ernesto D’Amico

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