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Il difensore domiciliatario non deve comunicare il cambiamento di indirizzo dello studio

In una recente decisione, la S.C. ha ribadito che, nel processo tributario, il difensore domiciliatario non ha alcun onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, essendo, al contrario, preciso onere del notificante quello di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 8 ottobre 2015, n. 20209)

Da Pluris Quotidiano Giuridico

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