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La registrazione audio effettuata di nascosto dal cliente nello studio legale vale come prova

Corte di Cassazione – sentenza n. 20384/2021

Si può utilizzare una registrazione audio effettuata dal cliente in un procedimento disciplinare contro l’avvocato?
Se il soggetto che registra è legittimato a partecipare alla conversazione, è possibile.

È quanto emerge dalla sentenza di Cassazione n. 20384/2021, con la quale si è stabilito  che la registrazione in esame è una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. e quindi ammissibile come prova; in campo penale, poi, tale registrazione è da ritenersi prova documentale (non un’intercettazione) in quanto è stata sì effettuata all’insaputa dell’interlocutore ma da una persona presente alla conversazione.

Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un avvocato, confermandone la condanna per violazione del codice deontologico.

Il caso

Nel caso in questione, l’avvocato aveva violato l’art. 42, comma I, del Codice Deontologico Forense, perché durante un colloquio con un cliente aveva usato espressioni denigratorie nei confronti di un collega; come se non bastasse, il ricorrente aveva anche tentato di acquisire rapporti di clientela in modo contrario a correttezza e decoro, arrivando a offrire al cliente un posto di lavoro presso un conoscente se, in cambio, questo avesse restituito l’incartamento delle vertenze patrocinate dal collega oggetto di offese.

Inutili le contestazioni del ricorrente che aveva messo in dubbio l’utilizzabilità delle registrazioni tirando in ballo anche il Codice Privacy. La Cassazione ha sottolineato come la presenza del soggetto registrante alla conversazione renda la registrazione audio non considerabile come intercettazione; in questo caso, infatti, la registrazione può essere considerata una forma di memorizzazione di un fatto storico di cui il soggetto può disporre in modo legittimo.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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