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Commento a sentenza: Tribunale di Parma, sezione penale, n. 1263/2017

Commento alla sentenza 1263/2017 del Tribunale di Parma, sezione Penale, gentilmente segnalata dal Dott. Nicola Giusteschi Conti.
 
Nella sentenza n. 1263/2017 del Tribunale di Parma un soggetto è imputato per avere costretto un suo dipendente, impegnato a effettuare il taglio di una trave in legno per realizzare una porzione di parapetto, ad assumere una posizione di lavoro in stato di precario equilibrio, nonché a impugnare il flessibile con una sola mano, mentre con l’altra si teneva aggrappato ai ferri del muretto; al secondo tentativo egli perdeva il controllo dell’utensile, ferendosi gravemente la mano e perdendone parzialmente l’uso.
Il pomo della discordia ruota tutto attorno all’asserita posizione di autonomia della vittima del reato contestato, in quanto egli aveva ricevuto l’incarico dall’imputato ma non ne era un dipendente.
In realtà, alla luce anche delle testimonianze e dai precedenti appalti dell’imputato, è facile rilevare come non solo mancasse autonomia decisionale, in capo alla vittima, ma anche quella materiale, con una fornitura estranea all’artigiano di tutti gli strumenti lavorativi.
L’attrezzatura di sicurezza era, invece, onere del lavoratore stesso.
Chiarita quindi la dipendenza della vittima, a prescindere della specificità del rapporto in questione, alla luce della sentenza n. 5/1999 della Cassazione si può dedurre che sul datore di lavoro gravi un obbligo di accertamento di affidabilità e di legalità quanto ai presidi antinfortunistici, con una vigilanza che deve protrarsi per tutto il tempo in cui è prestata l’opera.
Assodata la responsabilità penale dell’imputato, c’è ora da chiedersi quanto sia possibile accogliere la richiesta del PM, il quale ha prospettato un concorso di colpa in capo alla vittima.
Alla luce della necessità del comportamento sfociato poi in infortunio lavoristico, nonché della posizione di assoluta dominanza in cui si ergeva il datore di lavoro, a giudizio del giudice del caso di specie nulla può essere imputato al lavoratore.
«Quanto la vittima si stava accingendo a fare non fu opinabile, esorbitante al procedimento lavorativo, o alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento; esse non crearono le condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere».
Si può facilmente concludere che la responsabilità dell’evento sia di competenza esclusiva del reo, colpevole di non avere predisposto l’attrezzatura che aveva l’onere di fare.
Non si può certo scordare che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.
Sarebbe buffo condannare la vittima per avere violato una disposizione antinfortunistica, non ricevendone alcuna.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Parma, sezione penale, sentenza n. 1263/2017

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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