News giuridiche

Condominio: caduta frutto di disattenzione? Niente risarcimento

Il caso
Una condòmina cita in giudizio il condominio in cui abita. La causa di tutti i mali è l’infortunio subito sulle scale esterne di proprietà condominiali dopo che il «pesante portone d’ingresso con apertura a molla situato a ridosso del primo gradino del vestibolo dell’edificio» si è chiuso improvvisamente. La signora, sorpresa e sbalzata in avanti, cade sulle scale riportando gravi lesioni.
L’accusa per il condominio è quella di non aver provveduto a mettere in sicurezza gravi «difetti progettuali e strutturali dell’edificio» e causanti pericolose situazioni.
Il Tribunale di Roma condanna il condominio a risarcire il danno, ma la Corte d’Appello ribalta il giudizio. La motivazione: il comportamento della condòmina danneggiata era tale da comportare la sua sola responsabilità per l’accaduto. Questo in quanto era perfettamente «a conoscenza della particolare posizione e meccanismo di chiusura del portone, essendo la stessa una condomina che abitava nello stabile da tempo e che ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta con un comportamento ordinariamente cauto, evitando di soffermarsi sulla piattaforma di distribuzione delle scale mentre il portone si richiudeva».
Il caso viene portato in Cassazione, la quale sentenza n. 30963/2017 non fa altro che confermare la decisione presa dalla Corte d’Appello. Il fatto è che la condòmina non è riuscita a inquadrare a dovere la situazione, ma ha configurato l’accaduto come un caso fortuito dovuto alla sua disattenzione: «in mancanza della dimostrazione della sopravvenienza di una situazione ulteriore, la condomina che soffre un danno per la chiusura della porta, lo subisce per una sua disattenzione, dato che si trovava nella condizione di conoscere il funzionamento della porta».
Viene quindi a escludersi il risarcimento da parte del condominio, con ulteriore conferma nella sentenza n. 25837 emessa il 31 ottobre 2017: «La condotta della vittima d’un danno causato da una cosa custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode».

Leggi il testo integrale – Corte di Cassazione, n. 25837/2017

 
In sostanza: si nega il risarcimento al condòmino che conosce bene (o avrebbe dovuto) lo stato dei luoghi: si integra il «caso fortuito», ovvero l’esclusione di responsabilità da parte del custode (art 2051 c.c).
 

Fonte: IlSole24Ore
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button