Lavoro e previdenzaNews giuridiche

Corte Ue: svista nel regolamento spagnolo permette di percepire pensioni da più paesi

È possibile cumulare tipologie diverse di pensione previste da diversi Stati? È possibile solo tra Stati membri dell’Unione o anche tra Stati che non ne fanno parte?
Il caso in questione è quello di J.B.M., beneficiario in Spagna di una pensione d’invalidità permanente totale. Il calcolo di tale indennità è stato operato a partire dai soli contributi versati al regime di sicurezza sociale spagnolo. Inoltre, per aver richiesto la pensione all’età di 55 anni, al signor J.B.M. è stata riconosciuta una somma integrativa pari al 20% della base considerata per il calcolo della pensione d’invalidità; una maggiorazione prevista dalla legge spagnola e che entra in vigore quando l’individuo richiedente ha un’età pari o superiore ai 55 anni.
A partire dal compimento del 65° anno d’età (si parla di maggio 2008), poi, J.B.M. ha percepito la pensione di vecchiaia prevista dalla sicurezza sociale svizzera, calcolata esclusivamente in base ai contributi da lui versati nel regime obbligatorio svizzero.
Nel febbraio 2015 l’Inss (Instituto Nacional de la Seguridad Social) decide di sopprimere l’integrazione del 20% sulla pensione d’invalidità spagnola, sostenendo l’incompatibilità di tale indennizzo con la pensione di vecchiaia svizzera. Non secondaria la richiesta di rimborso fatta pervenire a J.B.M., una cifra di 17.340,95 euro a titolo di restituzione degli importi erogati tramite l’indennità integrativa.
Il primo ricorso viene presentato proprio da J.B.M. al Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro spagnolo), il quale ha sentenziato in suo favore. Secondo i giudici la percezione dell’indennità integrativa del 20% non è incompatibile con quella di una pensione di vecchiaia prevista da un altro Stato, sempre che non esista una norma nazionale che specifichi il contrario; nel diritto spagnolo, concludono, tale norma non esiste.
Visto il risultato, l’Inss decide di fare ricorso presso il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon (la Corte superiore di Giustizia) sostenendo che, anche secondo quanto riportato dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo, l’indennità integrativa non deve essere sospesa solo nel caso in cui il soggetto percipiente svolga un’attività lavorativa, ma anche nel caso in cui questo percepisca una pensione di vecchiaia da un altro Stato membro e non (come, in questo caso, la Svizzera), in quanto la pensione di vecchiaia rappresenta comunque una sostituzione del reddito da lavoro.
Vista la situazione, i giudici del Tribunal Superior hanno deciso di rivolgersi alla Corte europea.
I giudici dell’Unione, innanzitutto, affermano che un’indennità integrativa e una pensione di vecchiaia sono da considerare di natura equivalente, il che può portare a un’incompatibilità tra le due. Tuttavia, la disposizione spagnola che dichiara la sospensione dell’indennità integrativa del 20% non è applicabile in quanto, la stessa indennità, non viene menzionata in un allegato del regolamento dedicato (allegato IV, parte D). Inutile specificare come, l’essere menzionata nell’allegato, sia la condicio sine qua non l’indennità verrebbe tolta senza alcuna remora. Una leggera svista da parte del legislatore.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

emanuelesecco

Dottore in Editoria e Giornalismo. Appassionato di scrittura, editoria (elettronica e digitale), social media, musica, cinema e libri. Viaggio il più possibile, ma Budapest è sempre nel cuore.

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button