Diritto di famiglia

Tribunale di Pordenone, 29 marzo 2016, n. 199/2016 – Pres. G. Appierto – Rel e Est. M.P. Costa

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI – INFONDATEZZA DOMANDE – SLEALE CONDOTTA PROCESSUALE – SPESE DI LITE – COMPENSAZIONE (Cod. proc. civ. art.92)
 
Nell’ambito del procedimento di separazione, le spese di lite vanno compensate tra le parti qualora le condotte poste in essere dai coniugi non solo costituiscano ragione di reciproca soccombenza, ma rappresentino la causa unica ed assorbente della ingiustificata durata del procedimento che, a fronte di un atteggiamento più leale delle parti, avrebbe trovato conclusione in tempi brevissimi.
Nel caso di specie da una parte, è stata rilevata l’infondatezza totale (in punto addebito, per la inconferenza delle argomentazioni esposte) e parziale (in punto pretese economiche, alla luce delle residue potenzialità che le consentono di produrre un reddito, ancorché modesto, ove diligente) delle domande proposte dalla moglie, dall’altro lato, la sleale condotta processuale del marito che ha pervicacemente manifestato una capacità reddituale formale palesemente incongrua al suo regime di spese ed alla capacità di produrre, gestire e investire risparmio.
 
(leggi la sentenza completa)

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