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Cassazione: iscrizione di pignoramento nulla? Si risarcisca il danno

La Cassazione, con ordinanza n. 3428 del 13 febbraio, è intervenuta su un caso quanto meno singolare.
Un cittadino si è visto impossibilitato ad accedere al proprio credito bancario in seguito al ricevimento di una trascrizione di pignoramento emessa a suo carico dall’Agenzia delle Entrate. La trascrizione in merito, però, risultava essere nulla, in quanto basata su un provvedimento ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo. Per questo motivo, il cittadino ha preteso il risarcimento dei danni patrimoniali e non (compresi quelli d’immagine e reputazione), tenendo conto della sua attività di imprenditore e il suo essere consigliere della provincia di Cagliari e il suo esercitare le funzioni di sindaco di Quartu di Sant’Elena.
Due sono stati gli esiti. In primo grado il Tribunale non ha riconosciuto il diritto del ricorrente, mentre la Corte di Appello si è trovata a dover riformare la decisione presa in precedenza. Riconosciuta, quindi, la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate, la quale non ha tardato a esporre ricorso in Cassazione in quanto l’apertura del credito non si era perfezionata per rinuncia del richiedente.
La Cassazione ha confermato la decisione presa dalla Corte di Appello, evidenziando come il cittadino inizialmente fosse apparso come debitore insolvente in specifiche relazioni commerciali e che le richieste di finanziamento avevano registrato un arresto generando un “discredito creditizio”. Riconosciuto il danno d’immagine e il non secondario pregiudizio alla vita di relazione derivanti dalla diffusione della notizia sia sui pubblici registri che con gli operatori commerciali del territorio in cui operava il ricorrente.
Il ricorso dell’Agenzia viene quindi rigettato con condanna di risarcimento del danno.
 

Fonte: IlSole24Ore

 

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