Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2120/2015 del 24.07.2015 (Dott. Martoro)

Il Giudice, all’esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:
A. R., nato a Negrar ed ivi residente in via , c.f., con l’avv. G. S. di Verona;

opponente

contro

B. S.n.c. di B. P. & C., con sede a San Pietro in Cariano, C.f., con l’avv. V. E. R. di Verona;

opposta

iscritta al n. /14 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 39/14 emesso dal Tribunale di Verona il 3.01.2014 per un Importo di € 12.639,03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osservato, in via preliminare, che non si procede all’esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l’art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione“.

richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell’atto di citazione in opposizione notificato il 28.03.2014;

richiamato il contenuto della comparsa di risposta depositata il 20.06.2014;

verificato che l’opponente ha dimostrato la parziale fondatezza della domanda, poiché, dalla verifica delle contabili è emerso che l’ammontare dei canoni non corrisposti a far data dall’1.01.2011 era inferiore al credito azionato in via monitoria.

L’opponente ha dimostrato, altresì, di aver diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato pari ad € 3.300,00, in quanto alla fine del rapporto locatizio il locatore non ha contestato alla conduttrice l’esistenza di danni all’immobile;

osservato che l’opposta ha dimostrato la parziale fondatezza della sua pretesa creditoria, in quanto dall’esame delle contabili in atti, si evince che l’ammontare complessivo dei canoni non corrisposti, dall’1.01.2011 fino all’interruzione del rapporto locatizio, è pari ad € 4.936,82, poiché, l’opponente ha effettuato dei pagamenti a mezzo bonifico che non riportavano nessuna imputazione relativa al mese di riferimento e quindi, sono stati correttamente imputati seguendo, così come prescritto, il criterio cronologico;

alla luce di quanto su esposto emerge che l’opposta ha diritto di percepire la somma di € 4.936,82 per i canoni non corrisposti, mentre l’opponente ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale maggiorato dagli interessi maturati per complessivi € 3.879,36, operando la compensazione, l’opposta ha diritto a percepire la somma di € 1.057,46.

Conseguentemente, avendo riconosciuto parzialmente fondata la domanda dell’opponente, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti;

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

condanna il Sig. A. R. al pagamento di € 1.057,46 in favore della società opposta;

spese integralmente compensate tra le parti per i motivi su esposti;

così deciso, in Verona, il 24 luglio 2015.

Il Giudice

Dott. Maurizio Martoro

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button