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Doppio grado di giudizio non violato se si "limita" il ricorso per Cassazione al solo controllo di legittimità della condanna

Pronunciandosi su un caso “spagnolo” riguardante il giudizio di cassazione davanti alla Corte Suprema nel sistema giudiziario spagnolo in cui il ricorrente, lamentava che il suo diritto al doppio grado di giudizio in materia penale -in particolare concernente una condanna per traffico di stupefacenti- era stato violato in quanto gli elementi di fatto che avevano portato alla sua condanna, valutati dal giudice “di grado inferiore” rispetto alla Cassazione, non potevano più essere ridiscussi e, per tale ragione, non vi era alcuna possibilità di una rivalutazione degli elementi di prova da parte della Corte di Cassazione, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare, osserva la Corte e.d.u., non può ritenersi violato l’art. 2 del Protocollo n° 7 (diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo, sul punto, ha ribadito che il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da parte di una giurisdizione superiore, tutelato dall’art. 2 del Protocollo n° 7 della Convenzione, va inteso nel senso che la “revisione” è consentita per l’esame di entrambi i punti di fatto e punti di diritto oppure può limitarsi esclusivamente ai motivi di diritto. Per tale motivo, non ha rilevato alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni della Corte Suprema spagnola che aveva delimitato l’ambito della giurisdizione superiore sul mezzo di “revisione”, in quanto conforme con gli standard internazionali.

(Corte europea diritti dell’uomo, Sez. III, decisione 24 settembre 2015, n. 23486/12)

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