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L’indennizzo per danni da vaccino obbligatorio o emotrasfusione è in contrasto con la Costituzione

Corte di Cassazione – ordinanza n. 1308/2022, sez. Quarta Lavoro

Corte di Cassazione – ordinanza n. 1308/2022, sez. Quarta Lavoro
Presidente: U. Berrino
Relatore: D. Calafiore
Materia: Previdenza

DANNI CONSEGUENTI A VACCINAZIONE – INDENNIZZO EX L. N. 210 DEL 1992 – DECADENZA TRIENNALE – MANCATA LIMITAZIONE AI RATEI PREGRESSI – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA

«La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che l’effetto di decadenza conseguente alla presentazione della domanda oltre il triennio, decorrente dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai ratei relativi al periodo antecedente al triennio, con consequenziali effetti riduttivi anche sulla misura una tantum prevista dall’art. 2 della citata l. n. 210.»

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