CivileCommenti a SentenzeResponsabilità e risarcimento danni

Risarcimento di sinistro stradale – Tribunale di Milano, sentenza n. 7407/2018, giudice G. Alcioni

Commento a sentenza: Tribunale di Milano, sentenza n. 7407/2018 del 30/06/2018, giudice Giorgio Alcioni
 
Nella vicenda storica in oggetto, un pedone veniva investito da un’autovettura e le lesioni causate dall’impatto portavano, il giorno seguente, al decesso dell’investito. Gli eredi del defunto adiscono quindi il Tribunale milanese al fine di ottenere la condanna – del conducente e della compagnia assicurativa di questi – al risarcimento del danno non patrimoniale, iure proprio e iure hereditario.
Dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio emerge che il pedone, molto probabilmente, teneva un comportamento imprudente; tuttavia, anche il conducente dell’autoveicolo non si poteva considerare esente da colpa, in quanto viaggiava a una velocità elevata.
In questo senso, è appurato che l’utente della strada deve tenere una condotta tale da non costituire un pericolo per la sicurezza altrui. Altresì, egli deve preventivare le possibili irregolarità di comportamento di altri, tra cui soggetti a piedi e ciclisti, che possono determinare situazioni di pericolo.
Queste valutazioni sono chiaramente disciplinate dall’art. 2054 comma 1 c.c. La disposizione, codificando appunto detta regola di comportamento, stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Pertanto, la norma sancisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente. Quest’ultimo, per essere esente da qualsivoglia attribuzione colposa, deve dare prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l’evento dannoso.
Naturalmente, non viene precluso al Giudice di accertare eventuali corresponsabilità da parte del pedone, ma la dimostrazione del comportamento imprudente tenuto dallo stesso non esime da colpa l’investitore. Infatti, la concorrenza di responsabilità tra conducente e soggetto a piedi può essere esclusa soltanto tramite l’accertamento di una condotta dell’investito altamente imprevedibile. Detta imprevedibilità va valutata in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accade l’investimento e deve essere tale da “sconnettere” il sinistro dalla condotta del conducente (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 21072/2016).
Nel caso in esame, appare indubbia la responsabilità del veicolo investitore, il quale non manteneva una velocità consona ai luoghi e non prestava le idonee cautele richieste all’utente della strada.
Appurata la responsabilità del conducente, va individuato e quantificato il danno risarcibile. Come ricordato anche nel testo della sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha individuato l’esistenza di tre differenti tipologie di danno: a) danno biologico terminale; b) danno catastrofico (o catastrofale); c) danno tanatologico (o da perdita della vita).
Il danno biologico terminale, frutto della elaborazione giurisprudenziale (Cass. civ., S.U., sentenza n. 15350/2015), ha trovato il suo riconoscimento ufficiale da parte dell’Osservatorio del Tribunale di Milano. Quest’ultimo ne riconosce la risarcibilità iure proprio alla vittima il cui decesso sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni personali subite. Nel caso in esame, essendo la morte avvenuta il giorno seguente, il Giudice non ritiene liquidabile agli eredi questa tipologia di danno.
Il danno catastrofico, anch’esso definito dalla giurisprudenza (Cass. civ., S.U., sentenze n. 26972 – 26973/2008), è quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, assiste alla perdita della propria vita. Il risarcimento del suddetto danno può essere fatto valere iure hereditario solo se la persona offesa è stata vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo intercorrente nel periodo tra le lesioni subite e l’evento morte. Nel caso de quo, tenuto presente della immediata perdita di conoscenza e del successivo stato di coma, non viene liquidata dal Tribunale milanese nemmeno questa tipologica di danno in favore dei successori.
Il danno tanatologico, per costante giurisprudenza, è invece escluso come danno in sé.
Pertanto, nel caso in questione viene riconosciuto agli eredi, figli del pedone investito, solamente il danno iure proprio per la perdita di uno stretto congiunto, non vedendosi, al contrario, liquidato nessun danno acquisito iure hereditario.
Il Giudice, nella corresponsione del quantum, tiene comunque presente il concorso di colpa del defunto nella dinamica del sinistro.

dott. Matteo Morbin

Scarica e leggi la sentenza integrale

 

Leggi altre sentenze su

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Matteo Morbin

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Verona, tesi in diritto processuale penale dal titolo Iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. e principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Praticante avvocato. Frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Trento e Verona.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button