CivileDiritto di FamigliaDiritto di famigliaNews giuridiche

Quale destino per il figlio minore in caso di separazione coniugale?

A chi spetta l’onere e l’onore dell’affidamento dei figli? Ai genitori, naturalmente.
Se questa risposta è banale, salvo quei rari casi in cui i figli vengano  affidati ai terzi, il quesito si complica in relazione a quale dei due debba essere affidato.
Solo a uno o a entrambi?
Partendo dai primordi, il codice civile del 1942 stabiliva che la «prole dovesse essere affidata al genitore senza colpa».
Con la legge sul divorzio del 1970 si è assistito, invece, ad uno spostamento di prospettiva dai genitori ai figli, dovendo tutelare in via prioritaria il loro interesse morale e materiale.
Sembra quindi che si sia passati da un affidamento esclusivo a un affidamento condiviso. Sembra.
Alla luce di ciò, diventa interessante capire se per il figlio sia possibile avere voce in capitolo sul proprio destino.
L’art. 315 bis c.c., al comma 3, recita «il figlio minore, che abbia compiuto gli anni 12, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».
In apparenza sembra essere decisivo l’apporto del figlio, come si potrebbe evincere dalla sentenza 395/2017 del Tribunale di Gorizia, in cui «il figlio N. ha descritto il padre come un uomo ansioso, ossessivo, irascibile, affermando di non essere disposto ad andare a casa sua se il padre non gli chieda scusa per le bugie raccontate sulla lite con il compagno della madre».
In realtà non è così.
Dalla sentenza della Cassazione 16658/2014 emerge infatti che «è opportuno premettere che la valutazione del giudice sulle modalità dell’affidamento può non coincidere con le opinioni manifestate dal minore».
In definitiva, se l’affidamento risulta essere tendenzialmente condiviso, non si può certo dire che il parere del minore sia il punto cardine della decisione del giudice.
Il generico richiamo a «un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore» sembra solo essere un tentativo maldestro di salvare le apparenze.

Leggi il testo integrale – Corte di Cassazione, sentenza n. 16658/2014

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button