Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 65/2017 del 12.01.2017 (Dott. F. Chiavegatti)

oggetto: responsabilità professionale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Chiavegatti Francesco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2013 R.G. promossa da:
P. C. con il patrocinio degli avv. T. M. e D. Z. F. B. S. D. G. ; M. N. ; e con elezione di domicilio presso avv. T. M.;

ATTRICE

contro

I. D. S.N.C. DI S. F. E G., con il patrocinio degli avv. L. P. D. e con elezione di domicilio in VERONA, presso e nello studio dell’avv. L. P. D.;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’€™udienza del 23.6.2016, che qui si intendono richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 17.06-2.07.2013, ritualmente notificato, P. C., in proprio e nella qualità di titolare della C. Pulizie di P. C.’€ ora ‘€œC. S. s.n.c. di P. C. e C.’€, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Verona la ‘€œI. D. s.n.c. di S. F. e G.’€ chiedendo venisse accertato l’€™inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte della convenuta.
Affermava che sin dal 1990 l’€™impresa attrice, operante nel settore delle pulizie, si avvaleva della ‘€œI. D. s.n.c. di S. F. e G.’€ per la gestione amministrativa, la contabilità , la redazione delle buste paga, le assunzioni e i licenziamenti dei propri dipendenti; che nel 1999 la categoria delle imprese di pulizia veniva inserita nell’€™albo delle imprese artigiane ed i dipendenti venivano inquadrati in un apposito contratto collettivo che prevedeva non dovesse essere più erogata la quattordicesima mensilità . Deduceva che solo nel luglio 2009 l’€™attrice veniva a conoscenza dell’€™esistenza del suddetto CCNL e del fatto che ai propri dipendenti, al contrario di quanto previsto dallo stesso, era sempre stata versata la quattordicesima mensilità . Imputava l’€™errore alla ‘€œI. D. s.n.c. di S. F. e G.’€ ritenendo che la stessa, nello svolgimento della prestazione professionale, avesse operato senza la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. Sosteneva che la convenuta avrebbe dovuto adeguare la gestione delle buste paga in base a quanto disposto dal CCNL. Deduceva l’€™inapplicabilità dell’€™art. 2236 c.c. in tema di responsabilità del prestatore d’€™opera. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per la somma complessiva di euro 89.224,60.
La ‘€œI. D. s.n.c. di S. F. e G.’€ si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto.
La convenuta sosteneva che l’€™attività posta essere dalla stessa attenesse alla mera compilazione delle buste paga in esecuzione delle specifiche direttive dell’€™attrice; che trattandosi di semplice attività compilativa non fosse stato stipulato alcun contratto per iscritto; che ‘€œI. D.’€ anche successivamente al CCNL continuasse a redigere le buste paga come di consueto, non avendo ricevuto da C. Pulizie€ alcuna direttiva in merito al diverso trattamento economico da riservare ai propri dipendenti. Sottolineava come tutti i giudizi intrapresi da C. Pulizie€ contro i propri dipendenti al fine di ottenere la restituzione delle somme che erano state erogate, si fossero conclusi con il rigetto delle domande attoree e con la condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Inoltre la convenuta deduceva di non avere alcuna competenza per indicare il trattamento normativo da applicare ai dipendenti della C. Pulizie€ non avendo mai avuto incarico di prestare alcuna attività di consulenza ma di semplice elaborazione dati. Sottolineava la mancanza di responsabilità nel suo operato, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1176 e 2236 c.c. e la mancata dimostrazione della fonte negoziale del diritto fatto valere dall’€™attrice. Sosteneva l’€™infondatezza del danno lamentato atteso che dalla stessa sentenza n. 297/12 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona, nel procedimento avanzato dall’€™attrice nei confronti di un dipendente, già passata in giudicato, fosse emerso che C. Pulizie riservasse ai suoi dipendenti un trattamento economico peculiare, caratterizzato da minimi retributivi più bassi rispetto quelli del CCNL con mancanza di alcun danno economico in concreto.
Contestava infine il quantum della richiesta risarcitoria.
All’€™udienza del 20.02.2015 entrambi i procuratori chiedevano la concessione dei termini di cui all’€™art. 183 comma sesto c.p.c.; il Giudice, assegnati i termini, sottoponeva ai procuratori un’€™ipotesi conciliativa volta alla definizione del giudizio ex art. 185 c.p.c. fissando l’€™udienza del 15.10.2015 per verifica della proposta.
All’€™udienza del 15.10.2015, preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta, i procuratori delle parti insistevano per l’€™ammissione dei mezzi istruttori proposti.
Con ordinanza del 15-16.10.2015, qui da intendersi espressamente richiamata per relationem, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2016.
All’€™udienza del 23.10.2016 parte attrice precisava le conclusioni come da foglio separato allegato al verbale, parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice assegnava i termini di cui all’€™art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)

– osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall’€™esposizione del tradizionale ‘€œsvolgimento del processo’€, essendo sufficiente, ai fini dell’€™apparato giustificativo della decisione, ‘€œla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione’€;
– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’€™art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare ‘€œ concisamente’€ la sentenza secondo i dettami di cui all’€™art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – ‘€œrilevanti ai fini della decisione’€ concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come ‘€œomesse’€ (per l’€™effetto dell’€™ error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
osserva:
Sulla base degli atti risultano le seguenti circostanze di fatto:
– I. D. s.n.c. di S. F. e G., per conto di C. P., si occupava di redigere le buste paga dei dipendenti dal 1998 al 2010 (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta e circostanza non contestata);
– I. D. s.n.c. e C. P. non hanno stipulato alcun contratto scritto che regolasse i rapporti tra le parti (circostanza non contestata);
– non risulta fornito da parte attrice alcun elemento o documento volto alla individuazione di alcuna specifica direttiva in merito alla compilazione delle suddette buste paga né di alcun accordo che prevedesse una specifica consulenza tecnica da parte di I. D. s.n.c.;
– nelle fatture prodotte non risultano voci corrispondenti ad attività di consulenza (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta);
– anche in seguito all’€™entrata in vigore del CCNL del 1999, che inseriva la categoria delle imprese di pulizia nell’€™albo delle imprese artigiane ed inquadrava i dipendenti nell’€™apposito contratto collettivo, ai dipendenti di C. P. non veniva accordato un trattamento economico differente rispetto a quello ricevuto in precedenza (circostanza non contestata e sentenza Trib. Verona n. 297/12 cfr. doc. 12 parte attrice);
– non risulta in atti alcun contributo probatorio dal quale desumere che C. P. abbia attribuito a I. D. s.n.c. il compito di adeguare la compilazione delle buste paga in relazione alla normativa vigente, in seguito all’€™entrata in vigore de l CCNL nel 1999;
– risulta provato, per contro, che C. P. riservasse ai suoi dipendenti un trattamento economico, in riferimento ai minimi retributivi, inferiori a quelli previsti tanto dal CCNL Pulizia Industria con il quale venne eliminata la previsione della 14 mensilità , tanto dal CCNL Piccola e Media industria (cfr. sentenza 297/12 Trib. Vr. passata in giudicato, doc. n. 12 fasc. parte attrice);
A tali premesse ne segue, in diritto:
P. C., in qualità di titolare di C. Pulizie di P. C.’€, ora ‘€œC. S. s.n.c. di P. C. e C.’€ (e di seguito C. Pulizie), sostiene la responsabilità professionale ex art. 1176 c.c. di ‘€œI. D. s.n.c. di S. F. e G.’€, di seguito ‘€œI. D. s.n.c.’€ per non aver applicato la normativa prevista dal CCNL nella compilazione delle buste paga dei propri dipendenti a partire dall’€™entrata in vigore dello stesso, nel 1999.
A norma dell’€™art. 1176 c.c., secondo comma c.c. ‘€œnell’€™adempimento delle obbligazioni inerenti all ‘€™esercizio di un ‘€™attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’€™attività esercitata’€. Nel caso di specie è da valutarsi se l’€™adeguamento delle buste paga alla normativa vigente fosse un’€™attività che rientras se per sua natura tra quelle affidate dalla attrice ad ‘€œI. D. s.n.c.’€ e se, dunque, il rapporto intercorrente tra le parti prevedesse una specifica attività di consulenza tecnicogiuridica o fosse limitato alla mera elaborazione delle buste paga sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro.
Infatti, ai sensi dell’€™art. 1 comma 1 della L. 12/1979: ‘€œtutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra’€.
Ancora, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 1, L. 12/1979, così come modificato dalla L. 40/2007: “per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge (…)’€.
La normativa, quindi, prevede espressamente che l’€™attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti venga effettuata esclusivamente da soggetti abilitati quali quelli elencati nell’€™art. 1 comma 1 del la L. 12/1979. Il successivo comma 5 prevede la possibilità per le imprese artigiane e le altre piccole imprese di avvalersi anche dei centri di elaborazione dati purché assistiti da soggetti iscritti agli albi. Nel caso di specie, dagli atti non risulta p rovato che la ‘€œI. D. s.n.c.’€ fosse composta, tantomeno all’€™epoca dell’€™instaurazione del rapporto originario, da soggetti abilitati con la qualifica di consulenti del lavoro, né che per la redazione delle buste paga in oggetto la ‘€œI. D. s.n.c.’€ si sia avvalsa di terzi professionisti abilitati e competenti ad offrire consulenza in materia di lavoro.
La compilazione delle buste paga, in relazione al dettato normativo, integra quindi una capacità tecnica e professionale che non potrebbe attribuirsi unicamente ad un centro elaborazione dati, che svolge per sua natura un’€™attività prevalentemente materiale e non intellettuale.
Anche la Direzione Generale per l’€™Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la lettera circolare n. 25/I/0013649 del 23 ottobre 2007, ha fornito alcune indicazioni al personale di vigilanza relative ai centri di elaborazione dati, emanate d’€™intesa con INPS e INAIL. Il chiarimento, che trae spunto dall’€™art. 1, comma 5, della legge n. 12/1979, come modificato dall’€™art. 5 – ter, comma 1, lettera a), della legge n. 46/2007, specifica le nozioni di ‘€œassistenza’€ e di ‘€œcompetenza specifica’€ del consulente del lavoro ai CED: essa comprende tutte le attività che riguardano l’€™impostazione del prospetto paga sotto l’€™aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, l’€™individuazione del CCNL applicabile, l’€™inquadramento del lavoratore e tut ti gli istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro quali straordinari, riposi, permessi, ecc.
Le operazioni svolte dai CED, invece, si debbono limitare alla elaborazione dei dati, al ‘€œdata entry’€, alla stampa ed alle modalità di gestione del software, senza alcun intervento di tipo discrezionale ed interpretativo. (Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 25/I/0013649 del 23 ottobre 2007).
In linea con tali indicazioni anche la giurisprudenza conferma tale impostazione.
Sul punto pare, ad esempio, opportuno richiamare il principio affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 103 del 16 gennaio 2015. Il supremo organo amministrativo, valutando alcune attività oggetto del contratto, tra cui ‘€œl’€™adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative’€ espressamente sancisce come sia’€œ., evidente che, in tutte le ipotesi richiamate, l’€™attività richiesta aU’€™aggiudicatario non si limitasse allo svolgimento delle operazioni di mero calcolo e stampa dei cedolini (nonché a quelle meramente strumentali ed accessorie) per le quali il quinto comma dell ‘€™articolo 1 della l. n. 12 del 1979 consente che la prestazione possa essere svolta da centri di elaborazione dati (è da ritenere, costituiti anche in forma di società commerciali) purché ‘€œassistiti’€ da un o più soggetti iscritti agli albi di cui al primo comma dell’€™articolo 1 della legge medesima. Al contrario, lo svolgimento delle attività in parola presupponeva lo svolgimento di attività di carattere intellettuale implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali (attività per il cui svolgimento opera la più volte richiamata riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui alla l. n. 12 del 1979” (cfr Consiglio di Stato, sentenza n. 103 del 16 gennaio 2015).
Se ne desume, almeno in via presuntiva, che, in difetto di specifiche abilitazioni e di espressi accordi, i centri elaborazione dati possano svolgere mera attività di calcolo e stampa ma non sconfinare nell’€™adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive normative, né assolvere ad adempimenti propri del datore di lavoro.
Tali prestazioni presuppongono infatti lo svolgimento di attività di carattere intellettuale che richiede il possesso di specifiche cognizioni riservate ai professionisti abilitati.
L’€™espletamento di queste attività in assenza della necessaria qualifica richiesta per legge, inoltre, può integrare il reato di esercizio abusivo della professione (cfr. Cass. Pen. con sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013, che conferma la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro in via esclusiva ai consulenti del lavoro, ‘€œsussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un ‘€™associazione di categoria, cui l’€™art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le norme per l’€™ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria. ‘€Tali attività non possono essere delegate a soggetti diversi pena ‘€œl’€™aggiramento delle suddette norme stabilite a tutela dell ‘€™interesse a11he i cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo standard di qualificazione’€).
Se, quindi, per un verso, l’€™esercizio di attività di consulenza in materia di lavoro non è per sua natura ascrivibile ad un mero centro elaborazione dati ma di competenza di un professionista abilitato ed iscritto nell’€™apposito albo, quale la figura del consulente del lavoro e degli altri soggetti abilitati elencati all’€™art. 1 comma primo L. 12/1979, per altro verso non risulta provato che le parti, nel caso di specie, avessero inteso ricomprendere nel loro accordo questa particolare attività.
Né dalle fatture prodotte si evince alcuna prestazione di consulenza o simile, atteso che le voci in esse contenute sono rimaste le stesse per tutto l’€™arco del rapporto, anche nel periodo immediatamente successivo l’€™entrata in vigore del CCNL.
Dalla semplice voce ‘€œelaborazione paghe’€, inoltre, non può desumersi che ‘€œI. D. s.n.c.’€ si occupasse del completo iter della redazione dell e buste paga che comprendesse oltre alla compilazione meccanica anche un’€™attività di tipo consulenziale- intellettuale.
Il contenuto e la natura del rapporto professionale intercorrente tra le parti non sono dimostrate nel senso e nel contenuto prospettati dalla parte attrice.
Parte attrice non ha, in conclusione, fornito la prova necessaria, di cui era onerata ex art. 2607 c.c., relativa all’€™effettivo conferimento dell’€™incarico di ‘€œconsulenza’€ a ‘€œI. D. s.n.c.’€ e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’€™accoglimento della domanda di inadempimento contrattuale.
Non potendosi qualificare l’€™inadempimento ex art. 1176 c.c. di ‘€œI. D. s.n.c.’€, si rigetta conseguentemente la richiesta di condanna al risarcimento del danno.
In ogni caso, circa il danno lamentato da parte attrice, è opportuno osservare che con sentenza passata in giudicato risulta accertato che C. Pulizie€ è risultato accertato che l’€™attrice riservasse ai suoi dipendenti un trattamento economico in riferiment o ai minimi retributivi inferiori a quelli previsti tanto dal CCNL Pulizia Industria, tanto dal CCNL Piccola e Media industria.
Pertanto lo stesso CCNL di cui parte attrice lamenta la disapplicazione da parte dalla convenuta (con asserito danno derivante dalla mancata detrazione della quattordicesima mensilità ), laddove applicato, avrebbe comportato il riconoscimento di minimi retributivi ben superiori da parte del datore di lavoro, odierna attrice, ai dipendenti, azzerando il vantaggio derivante dal mancato riconoscimento della quattordicesima mensilità con conseguente compensatio lucri cum damno.
Manca, quindi, altresì la prova di un danno di carattere patrimoniale sofferto in concreto da parte della attrice e derivante dal inadempimento della convenuta rimasto comunque non provato.
A tali premesse segue l’€™integrale rigetto delle domande di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza ed in ragione del prevalente accoglimento della domanda di parte convenuta devono essere poste a carico dell’€™attrice e l iquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto dell’€™assenza di istruttoria in senso stretto;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. /2013 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di parte attrice
1. condanna P. C. alla rifusione delle spese del presente procedimento a favore di I. D. S.N.C. DI S. F. E G. che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 10.780,00 per compensi difensivi ex art. 55/14 (di cui € 2.430,00 per fase di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 2.800 per fase di trattazione, ed € 4.000 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 12, 5%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi’ deciso in data 11 gennaio 2017 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
il Giudice
Dott. Chiavegatti Francesco
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa CLAUDIA CASTELLANO in tirocinio.

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