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Cassazione: dichiarazioni spontanee utilizzabili se raccolte senza coercizione

Il caso
Rapina aggravata. Punita con 3 anni di reclusione e 800 € di multa con giudizio abbreviato.
Sentenza
Con la sentenza n. 53662/2017, la Corte di Cassazione stabilisce che le dichiarazioni spontanee rilasciate in assenza di un difensore sono utilizzabili in fase procedimentale purché queste non siano frutto di coercizione o di sollecitazione alcuna.

Motivazioni
Il tutto è contenuto nell’art. 350 c.p.p., il quale disciplina l’acquisizione di informazione da parte delle forze di polizia giudiziaria in assenza della mediazione o di un pubblico ministero. Gli agenti hanno facoltà di interagire con il soggetto che non si trovi in stato di fermo o arresto, anche solo per il fatto che così si può favorire l’attività investigativa nelle fasi iniziali del procedimento (quindi quando un pm non ha ancora preso in carico l’indagato). Tali informazioni, però, non possono sempre essere utilizzate: la Corte ricorda che se l’imputato si avvale del diritto al silenzio, le informazioni rilasciate possono essere utilizzate solo se rilasciate in presenza del pm o su sua delega. L’utilizzo in tutto e per tutto, come chiarito dalla sentenza, si può effettuare solo in fase procedimentale.

Per quanto riguarda le informazioni “solleciatate” (acquisite senza garanzie sul luogo e nell’immediatezza del fatto), la Corte tiene a specificare che possono essere utilizzate solo per una immediata prosecuzione delle indagini. Anche queste non sono più valide in fase procedimentale.
 

Fonte: IlSole24Ore
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Redazione interna sito web giuridica.net

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