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Cassazione: tra banca e responsabilità

Le Sezioni unite civile della Cassazione, con sentenza n. 12477/2018, escludono una responsabilità da parte della banca quando questa paga un assegno a chi non ne è legittimato.
Il ragionamento che ha condotto a una simile decisione va a inserire la responsabilità bancaria, in questo caso, in una di tipo contrattuale, in quanto «derivante da contratto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex articolo 1173 del Codice civile e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile». Si esclude, quindi, il fatto che la banca debba rispondere di un pagamento di assegno non trasferibile effettuato a una persona non legittimata, a prescindere da una responsabilità in termini di identificazione.
La colpa della banca, semmai, si configurerebbe solo nel caso in cui non esista un rapporto contrattuale fra il danneggiante il danneggiato e solo nel caso in cui il primo sia chiamato a rispondere del fatto per effetto della posizione rivestita.
Secondo la Cassazione il caso in questione rientra in una valorizzazione del contratto sociale qualificato, il quale si configura quando l’ordinamento impone a un dato soggetto di tenere un comportamento ben preciso «idoneo a tutelare l’affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto». In questi termini, le regole dedicate alla circolazione e pagamento di un assegno di non trasferibilità sono indirizzate a tutelare l’interessato alla circolazione di un titolo simile. È giusto, quindi, confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo a norma di legge, per la quale corretta esecuzione si pone fede nel banchiere.
Per concludere, la banca che ha pagato l’assegno ha la possibilità di provare l’impossibilità di imputarle l’inadempimento; questo perché ha comunque assolto l’obbligazione con la dovuta diligenza data dalla sua qualità professionale.
Dunque, per restare al caso approdato alle Sezioni unite, la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non può esserle imputato, per avere comunque assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta. Che è quella che nasce dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche nell’ipotesi di colpa lieve.
 

Fonte: IlSole24Ore
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