News giuridicheResponsabilità e risarcimento danni

Diffamazione e critica politica su Facebook: delineati i criteri per la quantificazione del danno

Quali sono i limiti della critica politica (anche su Facebook)?

Il caso esaminato dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza 1888/2019 è interessante per due motivi: il sempre verde tema della diffamazione sui social network e, non di meno, sui limiti in cui l’uso di un dato appellativo rientri nei limiti della critica politica.

Vittima della diffamazione era un pittore di professione, nonché esperto d’arte e studioso, il quale aveva ricevuto un incarico di consulenza da parte di un piccolo Comune. Diffusasi la notizia, sulla pagina di un ex candidato consigliere comunale cominciano a comparire le prime critiche, tra cui quelle del fratello dell’ex sindaco: «imbianchino», «agorafobico» e «ritrattista rionale».

Penale

Condannato in primo grado il riferimento a una presunta agorafobia della persona offesa, questo viene riformato in sede di appello e poi annullato in Cassazione. Rimangono gli effetti civili, rimandati alla Corte d’appello dell’Aquila per la quantificazione.

Civile

Per quanto asserito dai giudici d’appello, il carattere offensivo non sta tanto sul termine «agorafobico» quanto sull’appellativo «imbianchino»; questo, infatti, viene usato in modo dispreggiativo per degradare un pittore di professione, il quale viene «ingiustamente e gratuitamente paragonato a chi usa la vernice per affrescare le abitazioni».

La critica politica

Ciò che si dimostra essere più interessante, invece, è l’esclusione dell’offesa dalla critica politica, la quale prevede un’ammorbidimento per definire ciò che è diffamazione e ciò che non lo è. Tuttavia, come specificato dai giudici, la critica politica non deve mai andare oltre gli attacchi personali o l’invettiva gratuita.

Molto spesso il limite si stabilisce a partire dal contesto in cui la frase viene conferita, tenendo anche conto dell’insieme complessivo di ciò che viene detto. In questo modo, per fare un esempio, il termine ‘buffone’ può essere considerato valevole di un risarcimento del danno, ma non vale una condanna di tipo penale se inserito in un contesto di critica politica accesa (e sempre che non ci sia un attacco personale).

È giusto ricordare che la critica politica non è assolutamente accostabile al diritto di cronaca, il quale si avvale della facoltà di riportare i fatti. La critica politica, basata com’è sull’opinione personale, non deve mai andare oltre il rispetto per la dignità dell’interlocutore; in altre parole, non si possono rivolgere attacchi personali volti a danneggiare la dignità e la professionalità.

Criteri utili

La sentenza della Corte d’appello dell’Aquila è anche utile per stabilire una volta per tutte i parametri per la quantificazione del danno da diffamazione:

  1. notorietà dell’autore;
  2. carica pubblica o ruolo sociale coperto dalla vittima;
  3. reiterazione della condotta;
  4. gravità dell’offesa nel contesto in cui è inserita la condotta;
  5. diffusione del testo diffamatorio;
  6. spazio delle frasi diffamatorie;
  7. risonanza mediatica;
  8. intensità dell’elemento soggettivo.

Finalmente, anche se con troppa calma, cominciano a delinearsi dei principi utili per la grande piaga che infetta i social network: la supposta impunibilità.

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button