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Buche stradali: quando l'ente gestore non deve pagare i danni?

Può essere difficile crederci, in contrasto com’è con il senso comune, ma non tutti i danni provocati dalle buche stradali sono riconducibili all’ente gestore. Il fattore decisivo è la responsabilità del pedone: conta la velocità con la quale si cammina, il fatto che si stesse o meno guardando per terra, la distrazione provocata da una eventuale compagnia; tutte variabili che possono portare a escludere il risarcimento del danno subito. Senza contare la vicinanza o meno da casa, la quale delinea la conoscenza della strada come fattore non secondario. L’età del pedone, poi, conta molto, in quanto un soggetto giovane può avere più probabilità di evitare il danno.
Per configurare la responsabilità oggettiva dell’ente gestore, secondo il Codice Civile (art. 2051), basta la presenza di una buca. Tale responsabilità, però, viene a cadere quando si prova che il caso fortuito può essere determinato anche dal pedone, il che andrebbe a sciogliere il nesso causale dal quale sono legati la caduta e l’omessa manutenzione della strada.
Secondo l’art. 2043, poi, la buca può qualificarsi come insidia ogni qual volta il pericolo non fosse né prevedibile né conoscibile. In questo caso rientrano i danni dovuti da situazioni atmosferiche o altre cause imprevedibili, togliendo così la responsabilità dal gestore.
Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di danni prevedibili derivati da usura o dissesto e non segnalati, l’ente gestore può salvarsi solo nel caso si provi la negligenza del pedone.
Un chiaro esempio è la sentenza n. 527/2017 della Corte d’Appello di Milano, con la quale i giudici hanno esaminato il caso di una signora caduta in una buca di 5 centimetri dopo essere scesa dalla macchina. In questo caso è stata provata la negligenza del pedone, in quanto l’avvallamento era distante dall’automobile e quindi superabile senza troppe difficoltà, contando anche il fatto che si trattava di una giornata estiva e con buona luminosità. Il tutto è bastato per allontanare la responsabilità dal gestore, in quanto la condotta del pedone bastava a provarne la negligenza.

Per ottenere il risarcimento, come si è spiegato, non basta solo il danno subito. Le prove presentate devono stabilire l’assoluta certezza sulla responsabilità del gestore. Ciò comporta una massima attenzione a partire dal referto del pronto soccorso, nel quale si dovrà specificare da subito la natura dell’incidente, senza tralasciare il comparto fotografico, il quale deve essere corredato di data certa e meglio se supportato da testimonianze dirette. L’assenza della data in cui sono state prese le fotografie, infatti, basta per non farle assumere come prove (sentenza di Cassazione n. 28665/2017).

 

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