Sentenze

Tribunale di Savona, Sez. Civile – Sentenza n. 904/2016 del 12.07.2016 (Dott. G. Soave)

Interdizione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA

nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Soave – Presidente
Dott. Giovanni Zerilli – Giudice rel.
Dott. Davide Atzeni – Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. XXX 2016 R.G. promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SAVONA , elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell’avv.;

ATTORE

Contro

A. P., elettivamente domiciliato in , presso e nello studio dell’avv. XX;

CONVENUTO

e con l’intervento di

P. A. e P. P., assistiti e difesi dall’avv. S. P. del foro di Savona;
T. G. e T. S., assistiti e difesi dall’avv. A. T. del foro di Savona:
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO)
CONCLUSIONI: come in verbale di udienza del 24.06.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dai documenti in atti risulta che la convenuta XX è da tempo affetta da “deterioramento cognitivo causato da dementa degenerativi/’, così da dover essere considerata a tutti gli effetti “persona incapace di intendere e di voler/’, come si legge nella relazione medica a firma del dott. M. I., specialista in neurologia, del 14.05.2016, che è stata acquisita agli atti.
Conferma di tale grave quadro clinico deriva poi dalle ulteriori certificazioni mediche in atti.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell’esito dell’esame giudiziale della convenuta e dei suoi congiunti.
2. Occorre a questo punto valutare quale strumento risulti più adeguato per garantire un’adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona c gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 135846) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 4402005), hanno premesso l’assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti, laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata), ha ribadito che rindividuazione dello strumento della tutela in favore dell’inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell’organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli; ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità. Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore, al fine di delincare le diversità dalla figura dell’amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art. 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l’obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest’ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale), che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva eo volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa ne discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un adeguata collocazione (art. 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c-d. progetto personalizzato), coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
E’ per questi motivi che il primo atto della tutela consiste nell’acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona; il tutore deve operare nell’ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice Tutelare ( si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art. 591 c.p., abbandono di persona incapace).
L’interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l’individuazione di un poteredovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato e costituisce il fondamento del potere dell’intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato ( es. rcsidenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l’unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell’interessato, e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma, nello stesso senso, anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid iuris di protezione che l’interdizione può assicurare, ai sensi dell’art 414 c.c., in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
3. Nella specie, la signora P. A., come evidenziato dalle certificazioni mediche in atti, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente ad alcun atto neppure per gestire la propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un’assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata nè di rilasciare un consenso informato; un amministratore di sostegno o un curatore non potrebbe sostituirsi alla stessa nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili neppure atti che possono essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento del tutore.
Ritiene, pertanto il Collegio come, proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze, debba concludersi che, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l’interdizione sia l’unico strumento che assicuri un’adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini strutturalmente inadeguato, soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Per quanto riguarda la scelta del tutore, ritiene il Collegio di nominare, attesa la mancanza di disponibilità tra i congiunti, una persona estranea alla famiglia, che viene individuata nella figura dell’aw. S. P. del Foro di Savona.
Spese di lite come per legge, a norma dell’art. 145 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, in composizione collegiale, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta, pronuncia l’interdizione nei confronti di F. A., nata a GARLENDA il .
Nomina tutore della medesima l’aw. S. P. del Foro di Savona.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all’art. 423 c.c.
Spese di lite come per legge, a norma dell’art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 5.07.2016
Il Giudice
Soave Giovanni

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