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Servitù alternativa

È possibile offrire una servitù al posto di un’altra?
Nella sentenza n. 2435/2017, del Tribunale di Verona, l’attore chiede l’accertamento del mancato rispetto dell’esercizio del diritto di passaggio disposto in suo favore.
Il diritto di passaggio è uno dei più classici casi di servitù, definite dall’art. 1027 c.c. come il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario».
Chiarito questo, va detto che la parte convenuta non contesta l’esistenza della servitù, sottolineando però di aver fornito un passaggio alternativo in luogo di quello originariamente previsto.
È possibile fornire un passaggio alternativo?
L’art. 1068 c.c., al comma 1, dice che «Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente».
Alla luce di ciò, si dovrebbe dare una risposta negativa al quesito, se non fosse che il comma 2, dello stesso articolo, aggiunge un’eccezione alla regola: «Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo».
La risposta, apparentemente negativa, diventa quindi positiva.
È comunque necessaria una dovuta precisazione: il nuovo diritto di passaggio deve trovarsi nello stesso fondo in cui era collocato il diritto originario.
Nel caso di specie, la servitù alternativa viene proposta in un fondo diverso: in questo caso, a differenza del comma 2 dell’art. 1068 c.c. , l’accoglimento della domanda è discrezionale e non più obbligatorio.

Leggi il testo integrale – Tribunale di Verona, Sentenza n. 2435/2017

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