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Avvocato diffama un giudice: per Strasburgo la condanna è giustificata

Il caso riguardava la condanna inflitta ad un avvocato per aver diffamato un giudice istruttore (il giudice X) nel contesto di un procedimento concernente la divisione di una proprietà, nel contesto del quale egli aveva agito nell’interesse di due clienti. Il P. aveva inviato una lettera circolare al giudice X e ad altri giudici del tribunale di Lucca che riproduceva il testo di una precedente lettera che questi aveva inoltrato al Consiglio Superiore della Magistratura in cui si era lamentato del comportamento del giudice X. La Corte di Strasburgo ha rilevato, in particolare, che una delle due critiche mosse contro il giudice X da parte del ricorrente lasciava intendere che il giudice aveva ignorato i suoi obblighi etici di magistrato o che questi avesse addirittura commesso un reato. Tuttavia, il P. non aveva provato la verità dell’accusa rivolta al giudice di aver posto in essere un comportamento illecito. La Corte ha ritenuto che la condanna del P. può ragionevolmente essere considerata “necessaria in una società democratica” al fine di tutelare la reputazione degli altri e salvaguardare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Il caso in esame è diverso dal caso Nikula c. Finlandia, nel quale le critiche rivolte ad un pubblico ministero erano state rivolte nell’ambito di un procedimento giudiziario. La questione qui esaminata, invece, riguardava critiche formulate dall’avvocato al di fuori delle aule del tribunale, come nel caso Morice c. Francia (dove erano state fatte attraverso i media).

(Corte europea dei diritti dell’Uomo, Sez. IV, 30 giugno 2015, n. 39294/09)

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