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Avvocati e pubblicità: il TAR del Lazio e l'Antitrust bocciano il CNF

Con provvedimento n. 25487 del 15 giugno scorso, l’AGCM ha ribadito l’anticoncorrenzialità del parere n. 48/2012 del CNF già riscontrata dall’Autorità stessa con provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014. Nel provvedimento si rileva l’illegittimità dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, col quale si concede agli avvocati di essere presenti online solo su siti di dominio proprio, non quindi su siti terzi, compresi i Social Network.

Nel citato provvedimento, l’Autorità aveva già rilevato che il parere 48/2012 del CNF “introduceva una restrizione della concorrenza tra i professionisti sottoposti alla vigilanza del CNF” perché impediva l’utilizzo di un canale di comunicazione per la diffusione delle informazioni “circa la natura e la convenienza dei servizi offerti“. Nel Provvedimento l’Autorità citava il caso di Amicacard, piattaforma che a suo avviso offriva ai professionisti nuove opportunità professionali, per la maggior potenzialità di “attrazione” che caratterizza i nuovi media rispetto le forme tradizionali di pubblicità.

Con sentenza n. 8778/2015, il TAR del Lazio, ha confermato il 17 giugno scorso l’orientamento dell’Autorità in merito alla natura restrittività della posizione assunta dal CNF verso la pubblicità online, in contrasto con i principi comunitari della concorrenza e del libero mercato.

Leggi il testo dei Provvedimenti:

AGCM, N. 25487/2015

TAR Lazio N. 8778/2015

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