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Autovelox: le multe prese da agosto potrebbero essere nulle

Per quanto riguarda le contravvenzioni per eccesso di velocità, il trasgressore farebbe bene a verificare con attenzione la procedura e la data in cui è stato tarato l’apparecchio utilizzato per la rivelazione. Dal 1° agosto 2017, infatti, sono state rese più rigorose le norme riguardanti le modalità di taratura, passaggio che inizialmente potrebbe non essere stato rispettato in pieno. Ciò annullerebbe la multa.
Le regole di taratura, stando al decreto ministeriale Infrastrutture n. 282 del 13 giugno 2017, sono rimaste più o meno le stesse anche se ora formali e vincolanti, ma le poche modifiche eseguite potrebbero aver spiazzato gli operatori dedicati. Si tratta del campo di velocità all’interno del quale svolgere i test di taratura periodica quindi, non la prima, ma quelle successive) per gli autovelox mobili utilizzati a bordo strada dalle forze dell’ordine: dovranno eseguirsi misurazioni per 50/100 passaggi ad andature comprese fra i 30 e i 230 km/h.
A quanto pare, dal 1° agosto in poi, alcuni fornitori hanno continuato a eseguire misurazioni tenendo conto della regola vecchia (facendo arrivare i test alla soglia dei 200 km/h). È quanto si evince da un quesito inviato il 20 settembre al ministero delle Infrastrutture da parte di due Comuni lombardi. Il ministero ha risposto l’11 ottobre confermando i nuovi parametri. La risposta è stata poi allegata a una comunicazione che un fornitore di autovelox ha inviato alle forze dell’ordine che fornisce, affermando che «le attività di taratura effettuate dal 01/08/2017 in poi devono soddisfare tale requisito pena la nullità dell’intervento effettuato».
Detto ciò, è legittimo chiedere al corpo di polizia di fornire documentazione da cui sia possibile evincere le velocità alle quali sono stati svolti i test. I problemi che questa pratica potrebbero scatenare, in sintesi, sono due:

  1. In genere gli uffici delle forze dell’ordine possiedono solo un certificato di avvenuto test in cui non si specificano i dati tecnici;
  2. Questa nuova regola potrebbe portare a un aumento delle spese di accertamento addebitate ai destinatari dei verbali (in aggiunta alla sanzione), come accennato dalla comunicazione effettuata dal fornitore, vista la necessità di effettuare nuovi test in autodromo. Il problema, però, non esisterebbe per gli apparecchi automatici a postazione fissa, per i quali test (su “strada aperta”) non dovranno per forza raggiungere i 230 km/h, ma una velocità superiore a quella posta sul tratto in questione e tale da non creare pericoli.

Nota bene: non si è in presenza di irregolarità se l’apparecchio è stato tarato prima del 1° agosto. Infatti, l’articolo 5 del Dm prevede che in questi casi il controllo successivo va effettuato entro un anno dal precedente e comunque entro un anno dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 luglio 2017).
 

Fonte: IlSole24Ore
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