CivileCommenti a SentenzeProcedura

Incompetenza Tribunale a favore dell’Arbitro unico

Conclusioni della parte attrice

La parte attrice propone l’eccezione di arbitrato ex art.33 dello Statuto della Trasporti e L.XXXXXXX srl sollevata dalla parte convenuta. Si chiede che il Tribunale si dichiari incompetente a favore dell’Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone. Le spese sono da compensare o da regolare successivamente nel giudizio arbitrale.

Conclusioni della parte convenuta

La parte convenuta chiede che l’Incoronato Giudice rigetti le domande attoree in quanto la devoluzione è all’Arbitro Unico secondo la clausola compromissoria dello Statuto sociale della Società T.XXXXXXX e L.XXXXXXX s.r.l. Se il Tribunale fosse competente, chiede il rigetto delle domande attoree per mancanza di fondamento e chiede la condanna degli attori alle spese di lite a favore della difesa della signora M.XXXXX.

T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l. aderisce all’eccezione di arbitrato della parte convenuta e accetta la compensazione delle spese proposta dagli attori.

Ragioni della decisione

In data 26 settembre 2022, N.XXXXXX C.XXX (procuratore speciale di F.XXXXXX F.XXXXXX, usufruttuario del 49% delle quote sociali della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l.) e U.XXXXX hanno presentato un atto di citazione. Inoltre, N.XXXXX C.XXX (nudo proprietario dello stesso 49%) ha avviato un’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, co. 3 c.c. contro D.XXX P.XXXXXX M.XXXXX.

La richiesta comprende la conferma della revoca di M.XXXXX dalla carica di amministratrice unica della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l., già ordinata con un’ordinanza cautelare del 2 agosto 2022, e il risarcimento dei danni a favore della società, stimati in Euro 318.838,14.

M.XXXXX ha sollevato l’eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata basandosi sulla clausola compromissoria dell’art. 33 dello Statuto, applicabile anche alle controversie tra soci e amministratori. Contesta la validità dei presupposti dell’art. 671 c.p.c. e chiede il rigetto delle domande, sostenendo che la sua amministrazione non abbia arrecato danni al patrimonio sociale della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l.

Anche la T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l., rappresentata dal curatore speciale, ha chiesto il riconoscimento delle richieste attoree, ma con una quantificazione dei danni di Euro 257.000,00.

Dopo essere stato respinto il ricorso per il sequestro conservativo, gli attori hanno aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta.

È stata fissata un’udienza per la precisazione delle conclusioni secondo l’art. 127 ter c.p.c., e in seguito, la causa è stata rimessa al Collegio giudicante.

Nonostante l’adesione degli attori all’eccezione di arbitrato, la causa deve essere risolta con una sentenza, poiché il meccanismo di cancellazione dal ruolo dell’art. 38, co. 2 c.p.c. non si applica all’eccezione di compromesso, come stabilito nella sentenza della Cassazione n. 22764/2022.

L’eccezione di M.XXXXX è stata ritenuta fondata e quindi accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste ha dichiarato la propria incompetenza nella causa registrata come n. 3168/2022 R.G. e ha stabilito che la controversia deve essere risolta dall’Arbitro Unico come previsto dall’art. 33 dello Statuto della T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l. Le parti coinvolte hanno ricevuto due mesi di tempo per presentare nuovamente la causa all’Arbitro Unico. Gli attori sono stati condannati a rimborsare le spese legali, valutate in Euro 6.023,00, insieme alle spese generali, CPA e IVA, a favore dei difensori specificati. Le spese legali sono state equamente divise tra gli attori e T.XXXXXXX e L.XXXXXXX S.r.l. La decisione è stata presa il 30 giugno 2023 dal dott. Daniele Venier, presidente estensore del Tribunale di Trieste.

Link alla sentenza

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