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Corte di giustizia Ue: di licenziamento e dipendenti in dolce attesa

Il caso
Una lavoratrice spagnola si è vista recapitare la comunicazione di licenziamento durante il periodo di gravidanza. La comunicazione, parte di una procedura di riduzione del personale all’interno di una banca, è stata eseguita in ottemperanza alla normativa spagnola, la quale consente il licenziamento di una lavoratrice gestante sempre che il recesso non sia dovuto a motivi connessi alla gravidanza o ai diritti connessi (permessi/aspettativa).
Non è dello stesso avviso il giudice locale, il quale solleva alcuni dubbi sul rispetto o meno della normativa europea 92/85, ovvero L’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (consulta testo integrale).
La Corte di Giustizia europea non condivide i dubbi sollevati. La causa C 103/2016 specifica che la normativa europea serve a tutelare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che hanno subito un licenziamento per motivi connessi alla propria condizione tramite la specifica di pesanti sanzioni a danno di chi non rispetta il principio espresso. Non viene però vietato il licenziamento per tutti gli altri motivi, siano essi di carattere economico, tecnici o organizzativi legati alla vita dell’impresa, i quali devono essere ben specificati dal datore di lavoro all’interno della comunicazione.
Il caso in questione, quindi, non tratta di violazione della normativa 92/85. Inapplicabile anche un minimo regime sanzionatorio.
Ci sarà un ripensamento in materia? Non si può escludere.
 

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Redazione interna sito web giuridica.net

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