Sentenze

Corte d’Appello di Bolzano, Sez. Civile – Sentenza n. 82/2016 del 10.06.2016 (Dott. J. Pichler)

Impugnazione di testamento ed azione di riduzione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Johann Pichler
dott. Elisabeth Roilo
dott. Tullio Joppi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta sub n. XXX R.G., promossa

da

A. D. L., c.f. , residente in Pavillo di Tassullo (TN), Via del , già difesa e rappresentata dagli avv.ti F. T. di Cles e avv. A. S. di Bolzano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via , giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado dd. 19.11.2001, ed ora, in esito alla riassunzione di processo interrotto EREDI DI A. D. L., contumaci

– appellante –

contro

A. R., c.f. , residente in San Candido – Loc. Versciaco, via , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall’avv. M. F. del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A. K. del Foro di Bolzano, sito in Bolzano, via ,

– appellato –

nonché contro

A. C., c.f. , residente in Bolzano, via , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. G. N. di Bolzano, presso il cui studio in , ha eletto domicilio giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello di data 09.02.2011,

– appellata –

nonché contro

A. P., c.f. , residente in Cinisello Balsamo (MI), via , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009, P. R., c.f. , residente in Pavillo di Tassullo (TN), via del

– appellati contumaci –

alla quale è stata riunita la causa sub n. XXX RG, promossa da
A. R., c.f. , residente in San Candido – Loc. Versciaco, via , rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione in appello dd.28.02.2011, dall’avv. M. F. del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A. K. del Foro di Bolzano, sito in Bolzano, via ,

– appellante –

contro

A. C., c.f. , residente in Bolzano, via , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009,
rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. G. N. di Bolzano, presso il cui studio in , ha eletto domicilio giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dd. 09.02.2011,

– appellata –

nonché contro

A. D. L., c.f. , residente in Pavillo di Tassullo (TN), via del , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009, già difesa e rappresentata dagli avv. F. T. e dall’avv. A. S., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via , giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 20.06.2011, ed ora, in esito alla riassunzione di processo interrotto

– appellata –

EREDI DI A. D. L.,

contumaci

nonché contro

A. P., c.f. , residente in Cinisello Balsamo (MI), via , anche in qualità di erede di P. E., già convenuta contumace in primo grado e deceduta nel corso del giudizio di primo grado in data 08.10.2009, P. R., , residente in Pavillo di Tassullo (TN), via del ,

– appellati contumaci –

Oggetto: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Bolzano n. 1222/2007 di data 11.10.2007 / 22.10.2007 nonché alla sentenza definitiva n. 63/2010 di data 13.01.2010/18.02.2010, entrambe pronunciate nel procedimento iscritto sub n. XXX RG
-impugnazione di testamento ed azione di riduzione –
Causa trattenuta in decisione all’udienza del 07.05.2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

del procuratore di parte appellante A. D. L. (RG XXX) :
NEL MERITO:
in totale riforma delle appellate sentenze n. 1222/2007 dd. 11.10/22.10.2007 (sentenza parziale) e n. 63/2010 dd. 13.01/18.01.2010, rigettare le domande tutte svolte da A. R. in atto di citazione di primo grado dd. 29.05.2001 nei confronti di A. D. L.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
si insiste per l’ammissione delle prove offerte e non ammesse in primo grado e di cui alla memoria istruttoria autorizzata dd. 19.05.2003 a mezzo dei testi ivi richiamati, per quanto ai capitoli non ammessi;
si insiste per il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio diretta alla valutazione dell’asse ereditario, con esclusione delle pp.ff. 146 e 147 in C.C. A., e alla individuazione dei lotti da assegnare a ciascuna parte in causa, attribuendo – in via subordinata – all’appellante il conguaglio risultante dalla già avvenuta assegnazione alla stessa della quota di metà dei medesimi beni quale donazione indiretta;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 12,50% ex art. 14 Tariffa Professionale, oltre al c.n.p.a. ed all’i.v.a. sia del primo che del secondo grado del giudizio.
(RG XXX) :
IN VIA PRELIMINARE, disporsi la riunione tra il presente procedimento e quello pendente sub n. XXX R.G.- G.I. dott.ssa M., chiamato all’udienza del 13.07.2011 ad ore 9.30, per identità soggettiva ed oggettiva, trattandosi di appello o delle medesime sentenze del Tribunale di Bolzan (n. 1222/2997 e 63/2010);
NEL MERITO,
in totale riforma delle appellate sentenze n. 1222/2007 dd.11.10/22.10.2007 (sentenza parziale) e n. 63/2010 dd. 13.01./18.01.2010, rigettare le domande tutte svolte da A. rXXX in atto di citazione di primo grado dd. 29.05.2001, nonché in atto di citazione di appello dd. 28.02.2011, nei confronti di A. D.
IN VIA ISTRUTTORIA,
insiste per l’ammissione delle prove offerte e non ammesse in primo grado e di cui alla memoria istruttoria autorizzata dd. 19.05.2003 a mezzo dei testi ivi richiamati, per quanto ai capitoli non ammessi;
insiste per il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio diretta alla valutazione dell’asse ereditario, con esclusione delle pp.ff 146 e 147 in C.C. A., e alla individuazione dei lotti da assegnare a ciascuna parte in causa, attribuendo – in via subordinata – all’appellante il conguaglio risultante dalla già avvenuta assegnazione alla stessa della quota di metà dei medesimi beni quale donazione indiretta;
IN OGNI CASO,
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 12,50% ex art. 14 Tariffa Professionale, oltre al c.n.p.a. ed all’i.v.a. sia del primo che del secondo grado del giudizio dei procuratori di A. R., appellante nel giudizio iscritto al n. XXX R.G. ed appellato nel giudizio sub R.G. XXXXXXX:
Voglia Codesto Ill.mo Collegio ad integrale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione ex adverso formulata:
IN VIA ISTRUTTORIA
rimettersi il fascicolo in istruttoria disponendo consulenza tecnica volta a stimare il patrimonio ereditario e l’immobile donato ad A. D. L. e P. R. pp.ff. 146 e 147 A., sia alla data dell’apertura della successione che alla data odierna, determinare le quote di riserva secondo le diverse prospettazioni delle parti ed infine predisporre un progetto divisionale relativo alla comunione ereditaria.
Quanto al_procedimento n. XXXXX RG. che vede A. R. appellato:
NEL MERITO:
Per tutte le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello, previa decXXXXtoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità dei documenti dimessi dall’appellante A. D. L. sub DOCC. 1 – 11, rigettarsi le domande dell ‘appellante in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Quanto al_procedimento n. XXXXXR.G. che vede A. R. appellante:
NEL MERITO
Per tutte le ragioni di cui all’atto di appello e sulla scorta dei criteri interpretativi ivi esposti, pacifica ed incontestata la qualità di erede di A. R. quale figlio di A. L., determinata la quota di riserva spettante ad A. R. in relazione alla successione di A. L., accertata e dichiarata la lesione di riserva patita da A. R. in relazione alla successione del predetto, operate le riduzioni del caso ex artt. 553 e ss c.c. con imputazione ex art. 560, commi 1 e 2 c.c. e determinati eventuali conguagli in denaro, procedersi alla divisione del patrimonio oggetto di comunione ereditaria attribuendo a ciascun partecipante la quota di spettanza anche con eventuali conguagli in denaro.
Ordinare, infine, le volture nei Registri Tavolari con esonero di responsabilità.
IN OGNI CASO: Spese, competenze, rimborso forfettario nonché accessori di legge e oneri di consulenza tecnica rifusi per ambo i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata A. C.:
respinta ogni avversaria richiesta, anche istruttoria, confermarsi l’impugnata sentenza, spese e competenze del grado rifuse.
Dichiarare l’inammissibilità dell’appello rispettivamente, respinta ogni avversaria richiesta, anche istruttoria, confermarsi l’impugnata sentenza, condannando l’appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due giudizi riuniti sub R.G. n. XXXXXXX hanno ad oggetto la successione in morte di L. A., deceduto il in (TN) all’età di 76 anni, retrolasciando la moglie sig.a E. P. ved. A., nel frattempo e in data pure essa deceduta, ed i quattro figli R., C., D. L. e P. A.. Il de cuius ha disposto di parte dei suoi beni con testamento olografo di data 16.05.1984, pubblicato in data 18.05.1992 dal notaio dott. L. T. di Bolzano, ivi prevedendo e specificando:
– di lasciare in legato alla figlia C. A. l’appartamento sito al quarto piano della casa dei Ferrovieri in Bolzano, via , poi identificato quale p.m. 40 in p.ed. 817 in P.T. 880, C.C. Bolzano,
– di lasciare in legato a P. A. il fondo in p.f. 168 in P.T. 52, C.C. A., ciò in aggiunta alla quota spettante,
– di aver già dato in vita alla figlia D. L. A. in P., “in acconto”, le particelle fondiarie in pp.ff. 146 e 147 in C.C. A., “tramite la Cooperativa Edilizia C. …. che da questa saranno passate al socio di detta cooperativa, P. R., marito di mia figlia”, con la precisazione di nulla essergli stato versato per dette particelle,
– di lasciare alla moglie ed agli altri figli , “la quota di riserva spettante per legge a ciascuno dei medesimi”.
Ritenendo che i legali così disposti già esaurivano i beni maggiormente consistenti del patrimonio paterno e considerando che la parte residua non era sufficiente per soddisfare le pretese dei legittimari, rilevando inoltre che la dazione, in vita, delle pp.ff. 146 e 147 C.C. A. a D. L. A. costituiva donazione indiretta, stante la gratuita cessione alla cooperativa edilizia e quindi l’assegnazione, dietro pagamento dei soli costi di costruzione, dell’edificio ivi realizzato a R. P., poi intavolato in virtù della comunione dei beni regolante il matrimonio di questi con D. L. A. ai coniugi in ragione di metà indivisa ciascuno, R. A., nella asserita sua veste di legittimario leso chiedeva l’integrazione della sua quota di riserva di 1/8 a mezzo della riduzione delle disposizioni testamentarie e, occorrendo, anche della donazione indiretta di cui erano stati avvantaggiati la sorella D. L. ed il cognato R. P., con determinazione del valore della stessa quota di riserva da calcolarsi sul relictum e sul donatum. Proponeva indi azione di divisione della comunione ereditaria da espletarsi previa la collazione, in termini monetari constatata la già avvenuta alienazione dell’immobile, della donazione indiretta.
Nel costituirsi, C. A. dichiarava di non opporsi alla divisione, facendo tuttavia presente che l’immobile di cui al legato disposto in suo favore risultava aver già formato oggetto di una promessa di vendita, espressa ancora in data 30.08.1977 dal de cuius in suo favore, sicché tale impegno contrattuale doveva dirsi prevalente sul lascito da intendersi questo solo rafforzativo della volontà espressa dal padre di cedere a lei l’immobile, all’epoca ancora non possibile per il riscatto immobiliare, a nome del predetto, ancora in corso. Esponeva comunque propri crediti pregressi nei confronti del de cuius, per il pagamento, da parte sua ed in adempimento degli obblighi di cui alla promessa di vendita, dei canoni di riscatto (lire 53.545.470,00) e delle spese condominiali relative all’alloggio occupato dai genitori, nonché per il mantenimento di questi (lire 29.732.870,00); i detti importi erano da detrarsi dall’attivo ereditario prima di calcolare disponibile e quote di riserva. Faceva infine valere un ulteriore suo credito nei confronti dei coeredi, pro quota, per avere lei anticipato tutte le spese relative alla successione (spese funerarie con accessori, imposta di successione, spese notarili), e chiedeva, in via riconvenzionale, condanna del solo R. A. al pagamento, in suo favore, della quota ad esso spettante dei debiti ereditari e delle spese anticipate in morte del comune padre.
D. L. A., a sua volta negava il carattere di donazione indiretta della trasmissione dei fondi in Almezzago, facendo presente come il padre avesse regolarmente venduto i fondi alla cooperativa edilizia “C.”, dietro pagamento di un prezzo, e come suo marito R. P. avesse, una volta edificato il terreno, avuto in assegnazione la p.ed. 199, C.C. A. dietro pagamento dell’importo di lire 90.000.000,00 (lire 68.236.921,00 in contanti, lire 12.600.000,00 mediante accollo di un mutuo), atto questo che non aveva portato alcun vantaggio ad essa convenuta.
Chiedeva quindi la reiezione della domanda attorea.
A sua volta P. A. rilevava che per il valore irrisorio da attribuire al fondo a lui attribuito in sede testamentaria il legato non era idoneo a ledere i diritti del fratello R., attore; riteneva anzi essere lui titolare dell’azione di riduzione, chiedendo – aderendo in ciò alle pretese ed argomentazioni attoree – l’assegnazione, possibilmente in natura, con eventuale conguaglio, di beni corrispondenti alla quota di riserva di spettanza.
Rimanevano contumaci sia la vedova del de cuius, sig.a E. P., che suo genero R. P..
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti in interrogatorio formale C., R. e D. L. A., nonché R. P. ed escussi i testi notaio L. T., G. Z., A. B., M. J., F. B., S. P. e M. P.; veniva quindi disposta ed assunta consulenza d’ufficio diretta ad ottenere informazioni sul valore, al momento dell’apertura della successione, dei singoli cespiti immobiliari individuati nella denuncia di successione, oltre che dei due fondi in A., oggetto del conferimento nella cooperativa edilizia “C.”, il tutto al netto di eventuali migliorie apportate dai beneficiari.
Il Tribunale pronunciava quindi la sentenza non definitiva n. 1222/2007 di data 11.10. – 22.10.2007, con la quale accertava e dichiarava:
– la qualità di legittimario di R. A. nella successione del padre L. A., in quota di 1/8,
– la qualità di R. A. di erede legittimo, in quota di 1/6, nel patrimonio relitto dal padre,
– la donazione indiretta in favore di D. L. A. e di R. P., attuata da L. A. a mezzo del conferimento dei due fondi in A. alla Cooperativa edilizia “C.”, avvenuta il 16.07.1975,
– la qualità di C. A. di creditrice del de cuius, al momento del decesso, per importo di lire 93.473.475,00,
– la avvenuta lesione della quota di riserva spettante a R. A. a mezzo delle disposizioni testamentarie,
– la qualità di C. A. di creditrice di R. A. per importo di € 2.600,46 (corrispondente alla quota di un quarto delle spese funerarie anticipate da C. A.) e la condanna di questi al pagamento della somma di € 2.500,46 (frutto di evidente errore materiale nella trascrizione del dato calcolato e riportato in motivazione),
– l’inammissibilità, in quanto tardive, delle domande presentate in via riconvenzionale da P. A..
Il Tribunale quindi rimetteva la causa nella fase istruttoria al fine di procedere alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima spettante a R. A. e poi alla divisione ereditaria. Veniva quindi al riconvocato consulente d’ufficio conferito l’ulteriore incarico di procedere alla formazione dei lotti assegnandi ai coeredi, con individuazione delle somme spettanti ad eventuale conguaglio.
Quindi, con la sentenza definitiva n. 63/2010, di data 13.01. – 18.01.2010, il Tribunale, in scioglimento della comunione ereditaria e sulla base delle risultanze della consulenza d’ufficio,
– assegnava a E. P. la p.ed. 49/1 in C.C. A., con sua condanna a pagare ai coeredi R., C. e P. A. importi a conguaglio per complessivi € 60.857,05,
– assegnava gli altri fondi relitti in A., compreso quello destinato a P. A. e il bosco in C.C. R., a C. A.,
– condannava D. L. A. a conferire ai coeredi l’importo di € 33.981,75, a titolo di conguaglio per l’astratta assegnazione a lei del terreno
edificato in p.ed. 199 C.C. A. e quindi a pagare a P. A. il predetto importo,
– condannava R. A. a pagare a C. A. altro importo di € 5.180,97 risultante da una compensazione tra contrapposte loro ragioni (integrazione della quota di riserva di R. A. a carico di C. A., per € 2.864,30; restituzione pro quota e a carico di R. A. dei debiti vantati da C. A. verso la massa ereditaria in ammontare di € 8.045,43),
– compensava integralmente le spese di lite tra le parti e suddivideva le spese di consulenza in misura paritaria tra i cinque coeredi.
2. Con due atti separati, poi riuniti, D. L. A. e R. A. proponevano appello, la prima impugnando, in virtù della riserva d’appello espressa a verbale dell’udienza del 24.01.2008, sia la sentenzanon definitiva che quella definitiva, il secondo impugnando la sola sentenza definitiva del 13.01. – 18.01.2010.
D. L. A. contestava la decisione del primo giudice, laddove aveva riconosciuto la natura simulata del contratto di vendita a mezzo del quale il de cuius aveva, nel 1975, ceduto alla cooperativa edilizia “C.” le pp.ff. 146 e 147 in C.C. A., riconoscendo quindi carattere di donazione indiretta all’acquisto, per assegnazione dell’edificio eretto in sede di cooperativa a lei ed al marito R. P., in comunione dei beni. Contestava in particolare il contenuto della dichiarazione scritta del Presidente della cooperativa sig. S. P., ed il senso attribuito dal primo giudice ai predetti atti di vendita e di assegnazione dell’edificio poi costruito anche ad essa appellante. Contestava inoltre la lettura data dal Tribunale alla dichiarazione unilaterale del de cuius, allegata al testamento, e con la quale L. A. aveva qualificato il trasferimento dei due fondi alla cooperativa quale anticipo sulla quota ereditaria a lei spettante, facendo presente trattarsi di scrittura unilaterale da lei non controfirmata. Ribadiva l’assegnazione dell’alloggio al solo socio R. P. a fronte del pagamento di complessivi lire 90.000.000,00, che non le aveva recato alcun beneficio, essendone rimasta estranea, salva godere dell’intavolazione, in quanto moglie dell’assegnatario in regime di comunione dei beni.
Quale secondo motivo d’appello esponeva violazione e falsa applicazione dell’art. 555, 2° comma. c.c., imponendo lo stesso la preventiva riduzione delle disposizioni testamentarie, e solo successivamente delle donazioni fatte in vita dal testatore. A suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, ridurre il lascito in favore di C. A., eccedente la quota disponibile.
Offriva, infine, documentazione non già prodotta in primo grado, ritenendola indispensabile e rilevante, ai fini della decisione, spiegando peraltro le ragioni che avevano impedito la tempestiva produzione.
A sua volta, R. A. affidava il suo appello ai seguenti motivi:
– errore del Tribunale di Bolzano nel considerare la posizione di C. A. quale erede e non quale legataria, integrando il lascito a suo favore legato in sostituzione di legittima;
– calcolo dei debiti del de cuius nei confronti di C. A., in ammontare di lire 93.473.475,00 (€ 48.275,02) basato in gran parte su un documento, ovvero la ricognizione di debito per lire 76.416.476,50
ascritta a L. A., rivelatosi apocrifo in sede di perizia grafologica stragiudiziale (prof. S. D.), assunta solo dopo la pronuncia dell’impugnata apocrifo, donde la necessità di ricalcolare la massa ereditaria, la quota di riserva e l’esatto credito di C. A. nei confronti dell’eredità;
– vari errori compiuti dal Tribunale nell’assegnare i beni retrolasciati: in particolare, il Tribunale avrebbe dapprima operato la divisione e solo dopo la riduzione;
– mancata motivazione sull’assegnazione, a C. A., oltre che dell’appartamento in Bolzano, anche dei fondi in A. e R. retrolasciati dal de cuius, oltre a contributo in conguaglio in denaro ad integrazione della quota, anziché ridurre il lascito a lei fatto dal testatore che superava la somma eventualmente spettante pari a quota di riserva e quota disponibile;
errore nell’attribuzione, nella formazione dei lotti, dei valori ai singoli cespiti ereditari caduti in comunione ereditaria, laddove i calcoli erano stati dal consulente effettuati sulla base dei valori dell’apertura della successione anziché di quelli attuali e rivalutati;
– errore del primo giudice nel non considerare la rinuncia di E. P., implicita nella scelta di non avanzare domanda di riduzione, e la dichiarazione di inammissibilità di P. A. di veder integrata la sua quota di riserva. Tale rinuncia alla/inammissibilità della domanda di riduzione avrebbero comportato l’aumento della quota disponibile destinata ai soli coeredi che avevano inteso valersi a mezzo dell’azione
di riduzione anche di questo ulteriore beneficio.
In conclusione, l’appellante chiedeva operare ex novo le riduzioni “del caso” e la divisione del patrimonio, oggetto di comunione ereditaria, con attribuzione a ciascun partecipante della quota di spettanza, con eventuali conguagli, con conseguente accrescimento della quota di riserva in favore dei figli da una metà a due terzi del patrimonio
I due giudizi venivano, come chiesto dalle parti, immediatamente riuniti.
A mezzo delle incrociate costituzioni, il contraddittorio si è instaurato tra R. A., D. L. A., rispettivamente appellanti ed appellati, e C. A., appellata; nonostante rituale notifica P. A. e R. P. non si sono costituiti in giudizio, con la conseguenza che per loro le sentenze di primo grado sono passate in giudicato.
C. A., oltre ad eccepire che R. A. aveva impugnato esclusivamente la sentenza definitiva n. 63/2010 e non anche quella non definitiva, che sarebbe quindi anche per R. A. passata in giudicato, a sua volta, riferiva – quanto alla firma della debitoriale attribuita al de cuius e data per apocrifa dall’appellante R. A. – di una seconda risposta data dal prof. D., con la quale invece questi riteneva autografa la firma in calce al predetto riconoscimento di debito effettuato. Per il resto, chiedeva – nei confronti della sorella D. L. A. – il rigetto del suo appello, condividendo appieno le ragioni che avevano indotto il primo giudice a ritenere l’attribuzione dei due fondi alla cooperativa edilizia quale donazione indiretta in favore della stessa D. L. A.; nei confronti del fratello R. A. eccepiva la novità della questione attinente alla
sua qualifica quale legataria e non anche erede del de cuius; del pari nuove sarebbero le argomentazioni tutte sui valori assegnati ai singoli cespiti ed alla determinazione delle quote come effettuate nella prima delle due sentenze emesse dal Tribunale.
Precisate dalle parti le conclusioni all’udienza del 25.09.2013 e depositati gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa in fase istruttoria con provvedimento del 29.04.2014, stante l’assegnazione del precedente relatore ad altro collegio. Nuovamente confermate le conclusioni in data 07.05.2014 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, senza ulteriore concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Veniva comunque con ordinanza del 21.05.2014 restituita alla fase istruttoria una seconda volta al fine di esperire un tentativo di conciliazione, in cui si sarebbe potuto tener conto anche degli effetti del decesso della sig.a P.. All’udienza dell’01.07.2014 a tal fine fissata, il procuratore di D. L. A. dava atto del decesso della sua assistita; il giudizio veniva pertanto interrotto ed in seguito, con ricorso depositato il 12.09.2014, correttamente riassunto nei confronti degli eredi di D. L. A. impersonalmente e collettivamente, che rimanevano tuttavia contumaci. Sfumata la proposta transattiva elaborata in occasione dell’udienza del 14.04.2015, la causa veniva rinviata per le conclusioni al 16.12.2015 ed ivi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull’appello proposto da D. L. A. avverso le sentenze impugnate
1.1 La contumacia degli eredi della parte costituita e deceduta in corso di causa nel giudizio riassunto non comporta, per unanime giurisprudenza, la rinuncia alle domande già azionate. Tali domande sono relative a un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto (cfr., per es. Cass. 24331/2008, Cass. o-14351/2009).
Per di più, laddove la controinteressata parte appellata C. A. ha espressamente dato atto, con la sua comparsa di costituzione nel processo riassunto, di aver interesse a contraddire alla richiesta avanzata da D. L. A. in primo grado, mirate al rigetto delle domande contro lei proposte dall’allora attore R. A. – suo interesse era e rimane l’accertamento del carattere di donazione indiretta del trasferimento dei fondi pp.ff. 146 e 147 in A. in cooperativa al realizzato fine di costruirvi la casa di abitazione dei coniugi D. L. A. e R. P.. L’accoglimento dell’appello di D. L. A. verrebbe ad incidere sulla sua posizione nella presente lite ereditaria.
1.2 Ciò posto, l’appello proposto da D. L. A. avverso le due sentenza emesse dal Tribunale di Bolzano è infondato, quanto alla ivi riconosciuta gratuità del conferimento dei fondi in A., a beneficio dei coniugi A./P.. Le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della natura di liberalità dell’atto di conferimento dei fondi in cooperativa, effettuato da L. A. nel 1975 in favore di D. L. A. e suo marito R. P., sono del tutto convincenti e trovano riscontro sia nella documentazione dimessa che nelle risultanze della compiuta istruttoria orale, viste e considerate nel loro insieme.
1.2.1 Giova in proposito rilevare che il legittimario che agisce per la integrazione della lesa sua quota di riserva, quindi a tutela di un proprio diritto, è – a fini dell’indagine sulla natura simulata di un atto di compravendita dissimulante una donazione – considerato terzo che bene può avvalersi della prova testimoniale e della prova per presunzione, senza limiti (cfr. in tempi recenti, a conferma del principio pacifico in giurisprudenza, Cass. civ. 22.09.2014, n. 19912).
L’insieme degli argomenti esposti nella sentenza non definitiva n. 1222/2007, ossia
– la dichiarazione dello stesso testatore, che nel redigere la scheda testamentaria del 18.05.1984 conferma di aver “già dato in acconto le particelle fondiarie …. tramite la «Cooperativa Edilizia C.””….” senza aver avuto corrispettivo alcuno né dalla Cooperativa, né da figlia e genero;
la conferma di un tanto, contenuta nell’atto denominato “Trattativa privata” di data 02.06.1984, allegato dallo stesso L. A. al suo testamento (cfr. la annotazione manoscritta sul margine destro del documento, in alto “allegato al mio testamento”, da attribuirsi comunque al solo L. A., unico firmatario del documento);
– la dichiarazione scritta rilasciata in data 11.05.2003 dal sig. S. P. (doc. 10 nel fascicolo di R. A. in primo grado) confermata in sede testimoniale: nello scritto citato l’allora Presidente della Cooperativa Camonica da atto che nessun corrispettivo era stato versato a L. A. per la cessione dei due fondi, ragione per cui anche al momento dell’assegnazione della casa ivi eretta a R. P. ed intavolata, quale p.ed. 199, anche a D. L. A. per effetto della comunione dei beni governante il regime patrimoniale del loro matrimonio, nessun indennizzo è stato chiesto all’assegnatario, per il fondo. Se ne deve desumere che l’importo di lire 90.000.000 circa pagato da R. P. costituisca la sua partecipazione alle sole spese di costruzione della casa (osservasi, che per la mancata costituzione degli eredi di D. L. A. la documentazione da essa allegata nel suo fascicolo di parte non è più consultabile dalla Corte);
– l’assenza di prova di alcun versamento di denaro in tempo vicino al conferimento del fondo, da parte di D. L. A. rispettivamente R. P. al padre risp. suocero, a controprestazione del conferimento gratuito del suolo in cooperativa; configurano elementi indiziari sufficienti a ritenere che, contrariamente a quanto risulta nel contratto di vendita dell’01.07.1975 (non più consultabile ma in parte citato e comunque riassunto, nel punto che qui rileva, dal Tribunale), alcun prezzo sia stato dalla Cooperativa, rappresentata dal sig. P., al sig. L. A..
1.2.2. A sostegno del suo appello, in punto asserita onerosità dell’atto, l’appellante D. L. A. ha preteso di produrre nuova documentazione (cfr. l’elenco in calce al suo atto di appello), sostenendo sua impossibilità di presentarla già nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La produzione documentale (anche essa non può verificabile dalla Corte) va, in accoglimento delle relative eccezioni formulate dalle controparti, detta comunque inammissibile, sia perché manca la prova della non producibilità tempestiva, già in primo grado (non risulta confermato, né sono offerte prove sul suo rapporto “estremamente difficile con il marito ” dopo la separazione, comunque consensuale omologata dal Tribunale competente, e sulla sua uscita dalla casa coniugale, quali fattori che le avrebbe impedito di rientrare tempestivamente in possesso della documentazione), sia perché la documentazione, per quanto è dato intendere dall’elenco descrittivo, non pare essere indispensabile ai fini della decisione.
1.2.3 L’appello di D. L. A. deve, in punto, essere disatteso, con conferma della statuizione di cui al capo quarto del dispositivo della sentenza non definitiva n. 1222/2007 del Tribunale di Bolzano, laddove si accertava e dichiarava “la natura di donazione indiretta a favore della figlia A. D. L. e del genero P. R. della vendita delle p.p.f.f. 146 e 147 in P.T. 180 C.C. A. (TN) avvenuta in data 16. luglio 1975.”
1.3 Corretta è invece la segnalazione contenuta nell’atto di appello di D. L. A., sull’ordine in cui attuare, in accoglimento delle pretese di legittimari pretermessi, la riduzione delle disposizioni lesive della loro quota di riserva. L’art. 555 c.c., infatti, prevede che le donazioni disposte dal de cuius, eccedenti la quota disponibile, sono sì soggette a riduzione fino all’integrazione della quota riservata al legittimario, ma solo “dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”. Risalendo l’atto di liberalità al luglio 1975, esso precede di quasi nove anni le disposizioni testamentarie del 16.05.1984. Alla riduzione della donazione sarà quindi da fare ricorso solo se la quota di riserva pretesa da R.
A. non fosse colmabile a mezzo della riduzione delle disposizione testamentarie, esuberanti rispetto alla quota liberamente disponibile dal testatore.
1.4 Altrettanto corretto è l’argomento in subordine svolto da D. L. A. sul valore dell’attribuzione della liberalità a lei riservata non riguardo all’intero, ma solo a metà, giusto il sopra già citato capo quarto del dispositivo della sentenza non definitiva n. 1222/2007, e quindi sulla necessità di comparare la quota di riserva ad essa riservata per testamento con l’importo non di € 75.857,19, corrispondente al valore intero dei due fondi al momento dell’apertura della successione, ma con quello di € 37.928,59, equivalente a metà del valore dell’attribuzione.
Le conseguenze di un tanto si descriveranno nella parte di sentenza, dedicata alla divisione dell’eredità paterna.
2. Sull’appello proposto da R. A^]XXXXXX avverso la sentenza definitiva n. 63/2010 pronunciata dal Tribunale di Bolzano in data 13.01.-18.01.2010
2.1 Va premesso che, come ritenuto dall’appellata C. A., l’appello di R. A. ha – e poteva avere – ad oggetto solo la sentenza definitiva n. 66/2010. Infatti, l’appellante non ha né presentato, nei termini di decadenza di cui all’art. 340 c.p.c. e comunque entro la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza (cfr. il verbale d’udienza di data 24.01.2008) riserva facoltativa di appello contro la sentenza non definitiva, né l’ha impugnata con appello immediato; di conseguenza, e per effetto del giudicato interno per lui fomatosi, non può ora più chiedere alcuna modifica delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva.
Non sono quindi da R. A. impugnabili le statuizioni concernenti l’accertamento dei crediti di C. A. verso la eredità né l’accertamento del credito della predetta nei suoi confronti e la sua condanna al pagamento di € 2.600,46.
2.2 In assenza di precisa statuizione sul punto, contenuta nella sentenza non definitiva, le argomentazioni di parte appellante sulla qualifica dei legati disposti dal de cuius con il suo testamento non sono invece precluse in questa sede d’appello: non raffigurano domande o eccezioni nuove, trattandosi invece di segnalazioni delle varie possibilità su come intendere il legato disposto in favore di C. A., favorendo l’appellante la sua lettura quale legato in sostituzione di legittima, di cui all’art. 551 c.c. Con la conseguenza, che – avendo la legataria accettato il legato – essa non avrebbe acquistato la qualità di erede del comune padre e non parteciperebbe quindi alla comunione ereditaria.
La tesi non può essere condivisa. Perché il legato disposto possa considerarsi legato in sostituzione di legittima occorre, proprio per le sopra ricordate conseguenze della sua accettazione, che il testatore abbia in modo certo ed univoco manifestato la sua intenzione di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati, senza chiamarlo all’eredità. Si confrontino, tra le tante, Cass. civ., 03.11.2014, n. 23371, Cass. civ., 16.01.2014, n. 824. Tale intenzione, in mancanza di formule sacramentali non richieste, può desumersi dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso opportuna indagine interpretativa. In difetto di accertata simile volontà, il legato deve ritenersi quindi quale effettuato in conto di legittima.
L’apprezzamento dei fatti, ai fini della qualifica del legato rimane devoluta al giudice del merito (cfr. in punto, anche Cass. civ., 09.09.2011, n. 18583:
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto attraverso l’opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
correttamente motivato.
Analizzando quindi la disposizione testamentaria in questione, è dato in primo luogo notare che L. A. ha dispensato la figlia legataria espressamente dall’obbligo della collazione ….”. Il menzionare, anche se in modo improprio, l’istituto della collazione delle donazioni, riconducibile alla sola divisione ereditaria, fa intendere che il testatore avesse considerato la figlia C. quale sua coerede, partecipante alla comunione ereditaria.
Ed anche dalla spiegazione dal testatore offerta a motivazione del legato “…. e ciò perché essa è stata l’unica che mi ha dato la possibilità di conservare tutti i miei diritti e rispettare le mie obbligazioni verso l’Azienda delle Ferrovie dello Stato per acquisire, a suo tempo, da queste la proprietà di detto appartamento alle condizioni e modalità previste nel contratto da me firmato, come meglio chiarito e precisato da me con separata scrittura ….” traspare chiaramente il carattere premiale del legato e la gratitudine del testatore verso la figlia C., che – come confermato dal riconoscimento di debito del 30.08.1977 e dalla “dichiarazione di debito” di data 15.05.1984 a firma L. A. (docc. 2 e 3 nel fascicolo di C. A.) – ha economicamente aiutato il genitore a più riprese, nel corso della sua vita.
Così si legge conferma testuale del riportato appunto nella debitoriale per ultima citata, in cui L. A. continua: “ Infatti detta mia figlia C. non solo mi ha costantemente consigliato ed incoraggiato a non rinunciare a detti diritti ed anzi a rispettare le mie obbligazioni assunte verso detta azienda [delle Ferrovie], ma soprattutto, non avendo io le disponibilità finanziarie, si è personalmente assunta l’impegno di pagare per me e con denaro proprio e fino al completo saldo, tutte le spese di acquisto, prezzo e relative rate, le spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte e tasse ed ogni altra comunque connessa o dipendente”, ricordando egli inoltre i lavori di restauro e di ristrutturazione nell’appartamento effettuati, previa sua autorizzazione, dalla figlia C., a sue spese.
Simile senso di gratitudine e connessa probabile predilezione della figlia C. di fronte agli altri figli si pone in insuperabile contrasto con una volontà del testatore di escluderla dalla comunione ereditaria.
Il legato di cui si discute quindi non altro rappresenta che la voluta attribuzione alla figlia di una cosa ben determinata, parte del patrimonio del testatore senza che un tanto comportasse imposizione a C. A. della scelta se accettare il legato oppure rifiutarlo, al fine di permanere nella cerchia dei coeredi di L. A.. Il legato va così considerato quale legato in conto di legittima, che ben può essere disposto in favore non solo del legittimario pretermesso, ma anche del legittimario chiamato come erede, riferendosi a quest’ipotesi l’unica norma che contempla il legato in conto di legittima. Può così verificarsi il concorso tra successione testamentaria e successione legittima, in cui il legittimario beneficia di quella disposizione a titolo di prelegato, ex art. 661 c.c., senza che ne venga meno la qualifica di legato in conto di legittima, con suo cumulo con la quota ereditaria devoluta per successione legittima o testamentaria, salvo il meccanismo di imputazione ex se di cui all’art. 564 c.c. (cfr. oltre a quelle già citate, anche la più datata Cass. civ., 15.06.1999, n. 5918).
Pertanto, C. A. parteciperà, come gli altri suoi coeredi, alla successione ex lege che, a’sensi dell’art. 457, 1° comma c.c., si è aperta sui cespiti di cui il de cuius non ha disposto per testamento; come tale sottostarà comunque all’onere di imputare ex se il valore del prelegato di cui nel testamento di L. A..
2.3 Considerato che con la sentenza non definitiva il Tribunale si è limitato ad accertare che con il suo testamento L. A., disponendo oltre la quota disponibile, ha leso la quota di riserva di spettanza di R. A. (capo 3 del dispositivo della sentenza n. 1222/2007), riservando ogni quantificazione alla sentenza definitiva “per operare la divisone del relictum e la riduzione delle disposizione lesive della legittima” (si veda l’ultimo capo del dispositivo della sentenza non definitiva), vanno ora, ai fini dell’appello proposto da R. A. contro la sentenza definitiva, ripercorsi i calcoli al fine di prima operare la riduzione delle attribuzioni disposte per testamento o mezzo di donazioni al fine di integrare la quota di riserva lesa e poi attuare la divisione dell’eredità di L. A. nel rispetto delle quote integre spettanti (cfr., p.es., Cass. civ., 23.01.2007, n. 1408, Cass. civ., 29.10.2012, n. 18579).
Ricordasi ancora, che al di fuori di R. A. nessuno dei coeredi ha introdotto valida domanda di riduzione (la domanda riconvenzionale di P. A. risultando tardivamente proposta e già dichiarata inammissibile), sicché per essi il testamento mantiene integro il suo valore, anche per il caso non potessero, con la divisione ereditaria e la collazione della donazione indiretta conseguita da D. L. A., essere soddisfatte le quote di riserva spettanti.
2.4 Occorre quindi, sulla base delle relazioni del consulente d’ufficio depositate risp. in data 15.11.2005 e 04.06.2009, individuare l’ammontare della quota di riserva spettante ai legittimari coeredi, previa ricostruzione del patrimonio del de cuius. Per l’art. 556 c.c. occorrerà formare la massa dei beni di cui il defunto poteva disporre, detraendo dai beni a lui appartenenti al tempo del decesso i debiti, per procedere quindi con la riunione fittizia delle donazioni fatte in vita.
I valori dei singoli cespiti al momento dell’apertura della successione (dicembre 1991) sono stati dal consulente aggiornati al dicembre 2008 a mezzo dell’assunzione degli indici ISTAT determinati un aumento del 57,7% (ultimo dato allora disponibile quello riferito a dicembre 2008).
Nella rivalutazione ad oggi (aprile 2016), ai fini della successiva divisione, sarà – seguendo lo stesso criterio di rivalutazione ISTAT – da applicare l’aumento, sempre in riferimento ai valori del tempo dell’apertura della successione, del 71,70%.
Attivo
oggetto valore apert. successione valore dic.’08 (+57,7%) valore apr. ‘16 (+71,7%) stato appartamento p.m. 40 (BZ) € 154.937,07 € 244.335,76 € 266.026,95 legato a C. A.
p.f. 168 C.C. A. € 9.141,29 € 14.415,81 € 15.695,60 legato a P. A.
pp.ff. 146+147 C.C. Almazz. € 75.857,19 € 119.626,79 € 130.246,80 donaz. ind. /P.
p.ed. 49/1 C.C. A. € 144.607,93 € 228.046,71 € 248.291,82 relictum
prati in P.T. 52 C.C.A. € 21.297,13 € 33.585,57 € 36.567,17 relictum
bosco p.f. 775 C.C. R. € 349,12 € 550,56 € 599,43 relictum
TOT. relic- tum+ donatimi € 406.189,73 € 640.561,20 € 697.427,77
Detratti gli € 48.275,21 di debiti dell’eredità verso C. A. nel valore di cui all’apertura della successione, così quantificati nella sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bolzano, qui per assenza di appello, nel punto, non più discutibili né quanto a causale né quanto ad importi, la massa, su cui calcolare il valore delle quote di riserva e disponibile, ammonta ad € 357.914,52.
Ai sensi dell’art. 542, 2° comma c.c., in presenza di coniuge e più di un figlio la quota del patrimonio, di cui il testatore può liberamente disporre, equivale ad un quarto, i residui tre quarti formano la quota di riserva, di cui un quarto è di spettanza del coniuge sopravvissuto; la residua metà spetta ai figli, in parte uguali. Nel caso in esame, quindi, la quota di riserva di ciascuno di quattro figli del de cuius equivale ad un ottavo del patrimonio paterno, quella della vedova E. P. a due ottavi (un quarto).
In termini monetari, la quota di riserva dei figli corrisponde ad € 44.739,30, la quota riservata alla sig.a P. e la quota disponibile ammontano ad € 89.478,60 cadauna.
Con i legati attribuiti a C. e P. A. e con la donazione indiretta del 1975 (totale € 239.935,55, valori all’apertura della successione) il de cuius ha disposto ben oltre la quota disponibile, con lesione delle quote di riserva spettanti ai legittimari.
Va tuttavia precisato che aggredibili con l’azione di riduzione risultano essere solo i legati sopra menzionati, e quello di C. A. nella sola parte in cui eccede la somma tra la quota di riserva spettante e la quota disponibile, e non anche la donazione del 1975, per la parte attribuita alla legittimaria D. L. A.. Infatti, come già sopra accennato, con decisione passata in giudicato il Tribunale di Bolzano ha accertato che la donazione dei fondi in pp.ff. 146 e 147 C.C. A. è avvenuta a favore dei coniugi A. eo P. con quindi attribuzione alla prima di valore, riportato al momento dell’apertura della successione, pari ad € 37.928,60 corrispondente al 50% di quello intero della dazione (si veda, oltre al capo quarto del dispositivo della sentenza non definitiva, il relativo passaggio motivazionale, pag. 25). Un tanto consegue dal carattere personale dell’azione di riduzione, sicché nell’ipotesi in cui l’obbligo di restituzione di un bene gravi su più persone, cui il bene è stato donato per quote ideali, la riduzione si deve operare nei confronti dei vari beneficiari in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni, senza che vi sia obbligo solidale tra i donatari, per l’intero.
Visto quindi che il valore della attribuzione liberale fatta a D. L. A. è inferiore alla legittima a lei riservata, essa non può essere aggredita con la domanda di riduzione.
2.5 Del patrimonio di L. A. facevano parte, come da tabella di cui sopra, alcuni beni immobili non attribuiti a nessuno dei coeredi menzionati nel testamento. Per effetto dell’art. 457 c.c., sui cespiti non
considerati si apre la successione legittima tra i coeredi, nelle quote di cui agli artt. 565 e segg. c.c.; nel caso di specie e per effetto dell’art. 581 c.c., la quota del coniuge sarà di un terzo, quella di ciascuno dei quattro figli di un sesto del relictum non considerato con il testamento e neppure uscito dal patrimonio in vita del de cuius per donazioni effettuate, solo fittiziamente riunite al relictum.
2.5.1 Al fine di determinare la misura delle lesione della quota di riserva, lamentata da R. A., occorre verificare il valore della quota a lui devoluta per successione legittima.
Preliminarmente occorre ricordare, che il testamento di L. A. non reca istituzione di erede, ma contiene solamente attribuzioni di legati alla moglie ed ai figli. In particolare, oltre disporre i legati ai figli C. e P. A., egli ha assegnato alla moglie ed agli “altri miei figli a titolo di eredità e comprensiva quindi anche di eventuali passività, la quota di riserva spettante per legge a ciascuno dei medesimi ” (cfr. il testamento al suo punto 4), così determinando, ai sensi dell’art. 734, secondo comma c.c. il loro diritto ereditario in quota diversa ed inferiore da quella prevista dall’art. 581 c.c.
Non pregiudicando tale disposizione testamentaria i diritti riservati dalla legge ai legittimari, essa è da considerarsi valida. Varrebbe, oltre che per E. P. anche per il figlio R. A. mai menzionato nel testamento, e anche per la figlia D. L., alla quale il testatore ha, come sopra già ricordato, “di già dato in acconto” (cfr. punto 3 del testamento) i due fondi di A. conferiti nella cooperativa edilizia.
Osservasi in proposito che laddove il testatore ha voluto differenziare i diritti da lui attribuiti ai figli, lo ha fatto esplicitamente, quando ha disposto il lascito in favore di C. A. “dispensandola espressamente dall’obbligo della collazione”, esponendo inoltre le motivazioni del trattamento preferenziale, e quando, assegnando in legato al figlio P. A. la p.f. 168 in C.C. A., ha aggiunto la precisazione “questo in aggiunta alla quota spettante a mio figlio”.
La vedova e i due menzionati figli R. e D. L. A. vedrebbero così per testamento limitato il loro diritto ereditario nella successione legittima, apertasi, ex art. 734 secondo comma c.c. sui beni non attribuiti con il testamento, alla minore quota di due, risp. un ottavo, di fronte alle quote astrattamente spettanti di due rispettivamente un sesto.
Tuttavia, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza non definitiva impugnata dalla sola D. L. A. e per questioni non attinenti al tema, ha al capo due del dispositivo accertato e dichiarato che “A. R. è erede per 1/6 del patrimonio relitto del de cuius”, invocando il menzionato art. 581 c.c., e quindi attribuendo pari quota anche agli altri figli o e quota di due sesti alla vedova (si veda in proposito la motivazione della citata sentenza, pag. 27, all’interno del capitolo dedicato all’attribuzione a R. A. della qualifica di erede, l’affermazione per cui “si procederà quindi con separata ordinanza ai sensi dell’art. 581 c.c. a rimettere la causa in istruttori per dividere il relictum in maniera tale che i predetti beni ed il bene oggetto di collazione vadano per la quota di 1/6 a ciascun figlio e per la quota di 2/6 al coniuge P. E. ”, ipotesi questa poi attuata con la sentenza definitiva. Il giudicato interno formatosi sulle quote ereditarie così determinate in difformità del volere del testatore preclude ogni diversa valutazione, da parte di questa Corte.
2.5.2 Il patrimonio relitto, di cui L. A. non ha disposto per testamento e sul quale si apre la successione legittima suppletiva, è composto dagli immobili siti nei comuni catastali di A. e di R., ad esclusione delle pp.ff. 146 e 147 in C.C. A., già uscite dal suo patrimonio per effetto di donazione indiretta ma pur sempre valida, menzionata e confermata nel testamento, e della p.f 168 che ha formato oggetto del legato, in aggiunta alla legittima, disposto in favore di P. A..
Riprendendo la tabella di cui al punto 2.4, si avranno i seguenti valori: caduti in successione legittima suppletiva del 10/06/2016
oggetto valore apert. successione valore dic.’08 (+57,7%) valore apr. ‘16 (+71,7%)
edificio p.ed. 49/1 Almazz. € 144.607,93 € 228.046,71 € 248.291,82
prati in P.T. 52 C.C.A. € 21.297,13 € 33.585,57 € 36.567,17
bosco p.f. 775 C.C. R. € 349,12 € 550,56 € 599,43
TOTALE € 166.254,18 € 262.182,84 € 285.458,42
Le quote ereditarie calcolate al momento dell’apertura della successione assumono quindi valore di € 27.709,03 per ciascun figlio (un
sesto) e per la vedova di € 55.418,06 (due sesti).
Ne deriva che la quota di riserva spettante a R. A. è stata lesa in ammontare di € 17.030,27, corrispondente alla differenza tra il valore della quota di riserva pari ad € 44.739,30 ed il valore della quota del relictum di spettanza, pari ad € 27.709,03.
La divergenza tra tale risultato e quello di cui nella relazione del consulente d’ufficio depositata il 04.06.2009, trasfuso in sentenza (quota relictum pari ad € 41.875,44) si spiega con il fatto, che il consulente ha incluso, nel relictum, sia la p.f. 168 C.C. A., compresa nella voce c. 1 della tabella di cui a pagina 3, sia l’attuale p.ed. 199, ossia il valore dei terreni in pp.ff. 146 e 147 C.C. A., non più presenti nel patrimonio del de cuius, al momento del decesso. Non essendo la donazione indiretta a D. L. A. e R. P. affetta da nullità, il bene donato (e quindi neppure il suo controvalore) non è ritornato a far parte della massa ereditaria, salvi comunque gli effetti della collazione, da operarsi in sede di divisione.
Per avere R. A. comunque impugnato il risultato ultimo della divisione ereditaria, come compiuta dal Tribunale nella sentenza definitiva, a questa Corte è spetta intervenire anche sui passi intermedi da compiere nella determinazione dei diritti successori dei partecipanti alla comunione.
2.5.3 Quanto al modo in cui attuare la riduzione delle attribuzioni fatte dal testatore, lesive della quota di legittima, l’art. 555 c.c. dispone, al suo 2° comma, che “le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore di beni di cui è stato disposto per testamento”; l’art. 588 c.c. quindi prevede che la riduzione delle disposizione testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Occorrerà pertanto verificare se la parte aggredibile dei legati attribuiti a C. e P. A. sia sufficiente a integrare la quota di riserva lesa di R. A.; solo laddove non lo fosse, la riduzione potrà toccare non tanto la attribuzione fatta a D. L. A., che – per quanto sopra detto – non esorbita la quota a lei riservata quale legittimaria, ma piuttosto quella fatta al secondo donatario R. P..
2.5.3.1 Il legato conferito a C. A. risulta essere di valore, al momento dell’apertura della successione, pari ad € 154.937,07. Supera quindi di € 20.719,17 il valore di cui, con assegnazione oltre che della quota di riserva e dell’intera disponibile (€ 134.217,90), C. A. poteva in ipotesi massima godere. Il valore del legato, attribuito a P. A. in aggiunta alla quota di riserva ammonta ad € 9.141,29. All’evidenza, le eccedenze attribuite in testamento ai due figli C. e P., sono sufficienti a reintegrare la quota di riserva, sicché non occorre coinvolgere nella riduzione i donatari, ed in particolare R. P..
L’integrazione della quota di riserva spettante a R. A. va fatta, giusto il principio di proporzionalità di cui all’art. 588 c.c., suddividendo l’importo spettante di € 17.030,27 tra i legati dal testatore attribuiti a C. risp. P. A.. Fatti i dovuti calcoli in proporzione alle assegnazioni paterne eccedenti le quote di riserva, e così tra € 110.197,77 (€ 154.937,07 – € 44.739,30) e € 9.141,29, realizzati rispettivamente da C. e P. A., la prima avrà da partecipare con il 92,34% ed il secondo con 7,66% alla integrazione della legittima lesa di R. A..
2.5.3.2 Per entrambi i legatari non opera il dovere di cui all’art. 560, 1° comma c.c., di conferire, separandoli dal resto dell’immobile ottenuto, beni in natura al legittimario pretermesso con cui reintegrare la sua quota di riserva. La norma citata limita tale obbligo ai casi in cui oggetto
dell’attribuzione lesiva siano beni immobili comodamente divisibili e si possa pertanto separare, senza pregiudizi, la parte occorrente al predetto fine. Laddove ciò sia precluso per la non comoda divisibilità dell’immobile e al contempo il legatario o donatario abbia, nell’immobile un eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile deve essere lasciato nell’eredità per intero, salvo il diritto del legatario o donatario di conseguire il valore della porzione disponibile.
Nel caso di specie, sia il fondo in A. che é l’appartamento di Bolzano sono da qualificare “non comodamente divisibili” (art. 720 c.c.), in quanto la divisione materiale non potrebbe compiersi senza che incida sull’originaria destinazione del bene, comportando un sensibile deprezzamento del valore delle quote residue rapportate proporzionalmente al valore dell’intero (cfr. tra le tante, Cass. civ. 27.01.2012, n. 1238, Cass. ci., 04.06.2013, n. 14111).
Per il fondo in A. la divisibilità è esclusa già dalle ridotte dimensioni dello stesso di m2 885: il distacco di 126 m2 (corrispondente al 7,66% da soddisfare da P. A., con valore per m2 pari ad € 10,33) e l’assegnazione degli stessi a R. A. non realizzerebbe per lui alcuna  utilità economica non risultando una porzione di prato di siffatta estensione suscettibile di formare oggetto di autonomo e libero godimento.
L’appartamento in Bolzano, come descritto nella consulenza depositata il 18.11.2005 (pagg. 5 e ss), di superficie lorda pari a m2 107,30 e superfici netta di m2 82,80, è concepito quale idoneo a soddisfare le necessità di una famiglia; non permette, stante la descritta sua consistenza e struttura, alcun utile distacco correlativo alla quota da integrare da C. A..
Nessuno dei legatari ha, nell’immobile legato, un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, corrispondente ad € 22.369,65 quale quarto di € 89.478,60. Infatti, il valore assegnato in eccedenza C. A. è pari ad € 20.719,17, quello di P. A. ammonta ad € 9.141,29. Con la conseguenza che essi potranno ritenere tutto l’immobile e compensare in denaro il legittimario leso nella sua quota di riserva.
2.6 Ciò premesso, l’appello di R. A. risulta fondato nella parte in cui critica la divisione, come attuata dal Tribunale di Bolzano con la sentenza non definitiva, laddove:
– non si è tenuto conto del dovere, in capo a C. A., di imputare nella divisione ereditaria, quale coerede legittimario, le attribuzioni già conseguite, ossia il legato a lei conferito;
– i lotti sono formati secondo i valori del tempo di apertura della successione e non secondo i valori venali posseduti al temo della divisione.
2.6.1 Quanto al primo argomento, è evidente che conteggiato il bene già conseguito da C. A. in forza del legato disposto per testamento, i suoi diritti ereditari, in morte del padre sono soddisfatti.
La sentenza andrà pertanto riformata nella parte in cui attribuisce alla stessa, oltre al legato già conseguito, anche il lotto n. 2 e importo a conguaglio di € 11.087,90.
Tale necessaria modifica impone di operare una nuova divisione, tenendo a mente come con la sentenza non definitiva, il Tribunale avesse già riconosciuto C. A. quale “proprietaria dell’appartamento di Via Piave a titolo ereditario grazie alla disposizione testamentaria oggi impugnata” (vedi motivazione, pag. 17). La divisione va attuata a valori rivalutati ad oggi, come riportati in tabella al punto 2.4. Come già sopra ricordato, l’attualizzazione avviene in base all’indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell’apertura della successione e la data odierna. Con ciò si compensa il precedente maggior incremento dei valori immobiliari rispetto agli indici di svalutazione monetaria, avutosi in tempi meno recenti, con quello minore, effetto della crisi del mercato immobiliare degli ultimi anni.
2.6.2 In sede di divisione dell’eredità paterna sono da considerare tutti i bene già formanti il suo patrimonio.
Consegue:
2.6.2.1 La proprietà sull’appartamento in Bolzano, p.m. 40 in p.ed. 817,
P.T. 880/II C.C. Bolzano, è trasmessa dal testatore alla legataria C. A., sin dal momento della morte del de cuius. Per quanto detto sopra, l’azione in riduzione, esperita da R. A., non comporta restituzione dell’immobile nell’eredità.
Espresso in valori odierni (si veda la tabella di cui al punto 2.4), C. A. ha realizzato € 266.026,95, corrispondente a 32,4% dell’intero
patrimonio attivo del de cuius. Dovrà integrare, in misura del 92,34% la quota di riserva spettante a R. A. nel suo valore rivalutato ad oggi di
2.6.2.2 Il fondo in p.f. 168 in C.C. A. viene, giuste disposizione testamentarie, assegnato a P. A., con realizzo di valore odierno pari ad € 15.695,60. Non rileva, in assenza di rinuncia al legato, la contraria indicazione del legatario che ha dichiarato, in diversi scritti depositati nel corso del giudizio di primo grado di non avere “interesse particolare a vedersi assegnato alcun bene immobile, in quanto ormai da anni vive lontano dal Trentino (cfr. la sua comparsa di costituzione di data 12.06.2002, nel testo integrale depositato in data 05.10.2004, pag. 2, atto inserito nel fascicolo d’ufficio al numero 11; memoria di data 29.01.2006, comparsa conclusionale 15.06.2007) di non aver interesse al legato disposto, preferendo ottenere importo di denaro a conguaglio.
P. A. concorrerà con gli altri coeredi nella suddivisione degli importi dovuti a conguaglio da E. P. (risp. i suoi eredi) e realizzerà così comunque la quota di riserva di odierni € 76.817,38.
Dovrà a sua volta integrare la quota di riserva di R., in proporzione del 7,66% dell’accertata lesione.
2.6.2.3 Il lotto n. 1, come composto dal consulente d’ufficio nella sua consulenza del 04.06.2009, consiste nella p.ed. 49/1 C.C. A., cui è -oggi – attribuito il valore di € 248.291,82. Rimane assegnato, come previsto nella sentenza definitiva del Tribunale di Bolzano, a E. P., maggiore quotista (2/6, come da accertamento nella sentenza contenuta nella sentenza non definitiva). Stante il decesso della sig.a P., la quota andrà ai suoi eredi.
L’assegnazione tuttavia supera il valore monetario della quota di riserva ad E. P., a lei attribuita dal testatore a titolo di eredità pari ad € 89.478,60, ossia, espressa in valori attuali (maggiorazione del 71,7%) ad € 153.634,76. E. P., risp. gli eredi della stessa, dovranno conferire ai coeredi in morte di L. A. il conguaglio pari ad € 94.657,06.
2.6.2.4 Gli altri fondi in C.C. A. ed il bosco in p.f. 775 in C.C.
R. vengono assegnati al coerede R. A., con considerazione del loro valore di oggi complessivi € 37.166,60. La differenza ancora necessaria per la integrazione della legittima di oggi € 76.817,38, ossia € 39.650,78 graverà su P. per € 3.037,25 e C. A. per 36.613,53), nelle proporzioni sopra dette del 7,66, risp. 92,34% (v. sopra, punto 2.5.3).
2.6.2.5 Rimane ferma la assegnazione fittizia a D. L. A. (e a R. P.) delle ex pp.ff 146 e 147 in C.C. A., giusto il disposto testamentario. Alla comunione ereditaria partecipa la sola D. L. A. che ha da conferire alla massa ereditaria non la quota dell’immobile donato, nel frattempo alienato, ma il rispettivo importo in denaro, pari ad € 37.928,60 (oggi € 65.123,40). A lei, tuttavia, spetta per testamento la quota di riserva (cfr. il testamento, punto 3 “ …. a mia figlia D. L. in P. … ho di già dato in acconto ….”, e punto 4 “a mia moglie ed agli altri miei figli lascio, a titolo di eredità e comprensiva quindi anche di eventuali passività la quota di riserva spettante per legge a ciascuno dei medesimi” . Ha quindi D. L. diritto a conseguire, dall’eredità, la parte residua, di € 11.693,98, necessaria a raggiungere la quota di riserva a lei lasciata dal padre.
2.6.2.6 R. P. non rientra nella cerchia dei donatari indicati nell’art. 737 c.c., soli soggetti tenuti a collazione; nulla nei suoi confronti occorre dire, né è stato detto nel corso del giudizio di primo grado, se non in motivazione della sentenza non definitiva, laddove – una volta accertata la natura di donazione indiretta dei fondi in pp.ff. 146 e 147 in C.C. Almazzato, in favore dei coniugi D. L. A. e R. P., la domanda di collazione veniva data da accogliere in toto, anche se poi in sede di sentenza definitiva, la sola D. L. A. è stata condannata a conferire agli eredi importo di € 33.981,75.
2.6.2.7 Le quote di riserva da attribuirsi per intero a P. e in parte (€ 11.693,98) a D. L. A. sono da soddisfare con l’importo da versarsi dagli eredi di E. P. in conguaglio. Residua, detratto l’importo di complessivi € 88.511,36, somma di € 6.145,70, che -rispettati i diritti ereditari (quota legittima) assegnati dal testatore a moglie, R., P. e D. L., quale parte del relictum andrà a parzialmente coprire la lesione di legittima subita da R. A.. Ciò comporterà riduzione degli importi dovuti allo stesso titolo da C. e P. A. al fratello R. (v. sopra, sub 2.6.2.4), in misura di risp. € 5.674,94 (92,34%) e € 470,76 (7,66%).
2.6.2.8 Riprova dei calcoli di divisione si ha sommando le seguenti voci di realizzo in capo ai coeredi in morte di L. A. e al donatario R. P.
C. A.: € 235.088,42 (legato, meno integrazione legittima R. A.)
P. A.: € 13.129,11 (legato, meno integrazione legittima R. A.)
€ 76.817,38 (legittima, attribuita dal testatore, soddisfatta
con il conguaglio dovuto da E. P.)
R. A.: € 76.817,38 (legittima, attribuita dal testatore, soddisfatta da
succ. legittima fondi A. e R., parte del conguaglio dovuto da E. P. e integrazione legittima dovuta da C. e P. A.)
Denis L. A.: € 76.817,38 (legittima, attribuita dal testatore, soddisfatta da donazione fondi A. più integrazione soddisfatta dal conguaglio dovuto da E. P.)
E. P.:€ 153.634,76 (legittima, attribuita dal testatore, soddisfatta da succ. legittima edificio A., con conguaglio di € 94.657,06 da versare ai coeredi)
R. P.: € 65.123,40 (valore donazione fondi A.) per un totale di € 697.427,83, pari al valore del patrimonio del de cuius, espresso in moneta attuale (cfr. tabella al punto 2.4).
2.3. Confermata rimane la parte della sentenza definitiva, per cui R. A. ha da corrispondere alla coerede C. A. la quota di debiti ereditari, determinati con la sentenza non definitiva in totali € 48.275,21, versandole quindi importo pari ad € 8.045,86, oltre interessi legali dal’apertura della successione al saldo.
R. A. avrà, infine, da corrispondere a C. A. la quota di un quarto delle spese successive al decesso di L. A., anticipate dalla coerede C. A. in ammontare di complessivi € 10.401,84 (quindi € 2.600,46), senza interessi per assenza di domanda in tal senso (cfr. la sentenza non definitiva, in punto non impugnata).
3. L’esito del giudizio che vede solo in parte accolto l’appello di R. A. permette, anche alla luce della complessità della vicenda ereditaria trattata e della natura prettamente divisoria della causa, di compensare integralmente tra le parti costituite anche le spese del presente grado.
P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente decidendo nelle cause di appello riunite, promosse rispettivamente da D. L. A. nei confronti di R., C. e P. A., anche nella loro veste di eredi di E. P. ad impugnazione delle sentenze nn. 1222/07 dell’11.10. – 22.10.2007 e n. 63/10 del 13.01.- 18.01.2010, e da R. A. nei confronti di C., D. L. e P. A., anche nella loro veste di eredi di E. P. ad impugnazione della sentenza numero 63/10 del 13.01.- 18.01.2010, entrambe pronunciate dal Tribunale di Bolzano, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
1. respinge l’appello promosso da D. L. A. avverso la sentenza non definitiva n. 1222/07 pronunciata dal Tribunale di Bolzano, che conferma nel dispositivo in ogni sua parte, salva la correzione, dell’errore materiale di cui al capo 8, laddove al posto “€ 2.500,46”, deve leggersi ed intendersi l’importo “€ d’ufficio, dell’importo 2.600,46″;
in parziale accoglimento dell’appello proposto da R. A. avverso la sentenza definitiva n. 63/10 pronunciata dal Tribunale di Bolzano, e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, in scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi di L. A.,
considerati i legati da questi già conseguiti da C. A. (p.m. 40 in p.ed. 817, P.T. 880/II C.C. Bolzano) e da P. A. (p.f. 168, P.T. 52 in C.C. A.) e che rimangono in loro proprietà,
attribuisce 2.1 a E. P., rispettivamente ai suoi eredi, la p.ed. 49/1 in P.T. 52, C.C. A.,
2.2 a R. A. gli immobili in pp.ff. 80, 250/2, 264, 265, 689/1 e 689/2 in P.T. 52, C.C. A., e la p.f. 775 in P.T. 360, C.C. R.,
condanna C. A. a pagare a R. A. l’importo di € 30.938,59, oltre interessi legali da oggi al saldo;
condanna P. A. a pagare a R. A. l’importo di € 2.566,49, oltre interessi legali da oggi al saldo;
condanna E. P., rispettivamente i suoi eredi, a pagare a
5.1 R. A. l’importo di € 6.145,70,
5.2 P. A. l’importo di € 76.817,38,
5.3 D. L. A. l’importo di € 11.694,00 sempre oltre interessi legali da oggi al saldo,
6. condanna R. A. a pagare a C. A. l’importo di € 8.045,83, oltre interessi legali dal deposito della sentenza non definitiva in data 22.10.2007 al saldo,
7. dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti anche per questo giudizio di secondo grado.
Così deciso in Bolzano, lì 18.05.2016
Il Presidente
dott. Johann Pichler

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