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Omicidio stradale: doloso o colposo?

Cammini sereno lungo una strada, pensi al lavoro, al calcio, agli affetti dei tuoi cari, quando all’improvviso un automobilista perde il controllo della sua auto e la tua vita è spezzata. Una terribile tragedia che deve spingere tutti a una più ampia riflessione sulla politica della sicurezza stradale. Infatti, negli anni abbiamo assistito a fatti di cronaca che hanno suscitato sdegno e rabbia allorquando l’ubriaco o il drogato di turno si metteva al volante magari pure a folle velocità o contromano e causava la morte di tanti. Le Procure, poi, tentavano l’incriminazione per omicidio doloso, ma questo veniva derubricato in colposo e la condanna media si aggirava intorno ai 2 anni e 8 mesi.
Al fine di togliere dalla strada queste “mine vaganti” e assicurarle alla giustizia è intervenuto il governo Renzi con la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto i reati di omicidio stradale, art.589 bis c.p., e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, art.590 bis c.p. dando un significativo giro di vite.
In sintesi si prevede che:

  • nell’omicidio stradale la reclusione va da 2 a 7 anni se la morte è causata per violazione del codice della strada, pena che sale da 5 a 10 anni, se il tasso alcolico dell’omicida supera 0,8 g/l o se l’incidente è avvenuto per condotte particolarmente gravi (guida contro mano, eccesso di velocità, sorpassi e inversioni a rischio, infrazioni ai semafori), pena che sale ancora da 8 a 12 anni se il tasso alcolico supera 1,5 g/l o si è sotto l’effetto di droghe;
  • le lesioni personali stradali sono punite con reclusione da 3 mesi a 1 anno se gravi e a 3 anni se gravissime, pene che aumentano fino a 5 e 7 anni in presenza di alcol e droghe;
  • la fuga del conducente dopo l’incidente aggrava la pena, che comunque non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 anni per le lesioni;
  • la patente è sospesa in attesa di giudizio e revocata in caso di condanna, occorrono anni per riaverla;
  • la procedibilità contro il responsabile del sinistro è di ufficio in presenza di lesioni con prognosi superiori a 40 giorni.

Ebbene nonostante l’inasprimento delle sanzioni del 2016, le morti per incidente stradale nel 2017 sono aumentate e ancor più sono in aumento nel 2018, parola del Capo della Polizia Franco Gabrielli.
La verità è che solo un agente ben visibile in strada può fermare un guidatore ubriaco o drogato, ma questo significa investire in sicurezza stradale, che è anche sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, ma si sa che l’Italia investe solo 90 centesimi pro capite a dispetto della media europea di 11 euro e a fronte dei 20 euro della Spagna e dei 39 euro della Francia.
L’esperienza insegna poi che solo la procedibilità a querela agevola il risarcimento dei danni alle vittime della strada: il danneggiante grazie all’assicurazione risarcisce in via transattiva il danneggiato e questi rimette la querela.
Quando ciò non è possibile si va incontro a dibattimenti aspri e con costi alti per il sistema e le parti anche per ingaggiare esperti di cinematica e medicina legale. Accade così che un imputato può restare sotto processo con le relative spese e angosce più di 10 anni anche per un incidente da 41 giorni di prognosi che avrebbe voluto e potuto chiudere in un mese risarcendo il danno.
L’auspicio è quindi che si investa in sicurezza stradale e si favorisca il risarcimento delle vittime della strada.

avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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