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Assemblea Condominiale – Uso della cosa comune

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Cassazione civile, Sez. II, 4 dicembre 2013 – Pres. Triola – Est. Carrato – P.M. Patrone (conf.) – C.L. c. V.C. Cassa con rinvio, App. Trieste, 10 ottobre 2007.

L’art 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile. Ne consegue che i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i “quorum” prescritti dalla legge, fermo restando che non è consentita l’introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni.

Da La Giurisprudenza Italiana 7/2014

Per ricevere il PDF della sentenza e del commento a cura di Paolo Scalettaris

In oggetto: La Giurisprudenza Italiana 7/2014, 74-80

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